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CALCIO giallorosso

Quattro mesi di squalifica a Gelsi per avere allenato il Giulianova senza titolo

 

GIULIANOVA, 15.9.2016 -  Quattro mesi di squalifica a Gelsi Michele, inibizione di 2 mesi e 20 giorni per Ferdinando Perletta, presidente e legale rappresentante della società, e ammenda di 400 euro per la società stessa. Sono queste le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della Figc - Lega Nazionale Dilettanti in merito all'attività di allenatore di Gelsi alla guida del Città di Giulianova 1924 nel campionato scorso di Serie D. Nel corso della gestione tecnica, iniziata a metà dicembre 2015 dopo l'esonero di Francesco Giorgini, l'ex centrocampista del Pescara fu coadiuvato da Fabrizio Pisano, in possesso di regolare patentino. I due tecnici furono a loro volta esonerati a fine marzo 2016.

 

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 22 giugno 2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri Gelsi Michele e Perletta Ferdinando, quest’ultimo nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Città di

Giulianova 1924 Società a responsabilità limitata, in base alle qui riportate motivazioni.

Gelsi Michele: violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40 lettera C Regolamento Settore Tecnico “per aver svolto l’attività di allenatore della prima squadra (della ASD Città di Giulianova 1924) partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone F stagione sportiva 2015/2016 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico”.

Perletta Ferdinando: violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40 lettera C Regolamento Settore Tecnico “per aver consentito al Sig. Gelsi Michele, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore della prima squadra (della ASD Città di Giulianova 1924) partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone F stagione sportiva 2015/2016”.

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017

È stata altresì deferita la ASD Città di Giulianova 1924 a responsabilità limitata “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante Perletta Ferdinando”.

Questi in breve i fatti.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, con nota del 4 febbraio 2016, evidenziava che l’allenatore di base Pisani Fabrizio (codice numero 52414) avrebbe svolto attività di prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Città di Giulianova (Serie D Girone F abruzzese) al Sig. Gelsi Michele, non abilitato dal Settore Tecnico, con conseguente violazione dell’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico; precisava di

aver ricevuto in tale senso una segnalazione dal Gruppo Regionale Abruzzo della stessa AIAC.

La Procura Federale, investita del caso, raccoglieva le dichiarazioni di entrambi i deferiti e del Sig. Berardo D’Antonio, procuratore della Società, allegando agli atti del deferimento

numerosi articoli di stampa, corredati da foto del Gelsi nell’esercizio della contestata attività di allenatore e da distinte – gara della Società, nelle quali il Gelsi risultava comparire quale dirigente accompagnatore ufficiale ed il Pisani quale allenatore.

Più in particolare, il Perletta, dopo aver dichiarato che le mansioni inerenti la squadra erano svolte dal D’Antonio da lui delegato, aggiungeva di essere a conoscenza (ma solo per sentito dire, perché per motivi personali aveva perso i contatti con la squadra) che il Gelsi era tesserato come dirigente e che l’allenatore gli risultava essere il Pisano.

Il D’Antonio riferiva che l’attività del Gelsi era stata dapprima di team-manager e poi di calciatore e che le eventuali mansioni tecniche da lui effettuate nella conduzione della prima squadra erano ascrivibili ad un possibile permissivismo dell’allenatore Pisano, a cui peraltro la Società faceva esclusivo riferimento.

Il Gelsi, che innanzi l’Organo inquirente si qualificava team-manager e calciatore, riferiva che in determinate situazioni aveva collaborato con il Pisano nella conduzione di situazioni

tattiche per 1 o 2 giorni la settimana e che, alle volte, durante le partite, aveva assunto decisioni personali in merito alla disposizione della squadra in campo, concordandole con

il Pisano al pari degli avvicendamenti dei calciatori; definiva di piena sintonia la collaborazione con il Pisano, che era cessata a seguito dell’esonero di quest’ultimo. In merito agli articoli di stampa ed alle interviste che gli erano state fatte, precisava che si trattava di personali disamine delle partite e che non sempre le rilasciava.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Ferdinando Perletta e la Società ASD arl Città di Giulianova 1924 hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Ferdinando Perletta e la Società ASD arl Città di Giulianova 1924 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferdinando Perletta, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);

pena base per la Società ASD arl Città di Giulianova 1924, sanzione della ammenda di € 600,00 (euro seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (euro quattrocento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza

innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti

operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) per Michele Gelsi.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento, per la parte afferente la posizione del Gelsi, è fondato e merita

accoglimento.

Il Gelsi non ha presentato memorie difensive, né è comparso alla riunione odierna.

 

Dalle dichiarazioni raccolte in sede d’indagine e dagli articoli di stampa acquisiti appare rispondente alla realtà che il Gelsi Michele abbia svolto, nelle circostanze di tempo riportate nel deferimento, l’attività di allenatore della prima squadra della Società deferita, impegnata nel Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2015/2016. Siffatta attività, che si ritiene essere stata prevalente rispetto a quella svolta dal Pisano, è comprovata oltre ogni ragionevole dubbio dagli stessi articoli di stampa, che avevano raffigurato il Gelsi come l’effettivo allenatore di detta squadra e che avevano pubblicato

sue interviste e foto, inequivocabili in tal senso.

È altresì provato che il Gelsi non aveva titolo per lo svolgimento dell’attività che gli viene contestata per l’assorbente motivo che egli non era stato tesserato dalla Società quale allenatore.

Vengono applicate le sanzioni patteggiate in una a quella richiesta per il Gelsi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per Ferdinando Perletta;

- ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00) per la Società ASD arl Città di Giulianova

1924 ;

Per il resto accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge a Gelsi Michele la squalifica di mesi 4 (quattro).

 

 
 
 
 
 
 

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