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Giulianova,
Martedì 10 Agosto 2010
- Dai consiglieri
comunali di Obiettivo Comune riceviamo e
pubblichiamo:
Ecc. mo Ministro Prof.
R. Brunetta
Presso Ministero per la
Pubblica Amministrazione
E L’Innovazione
ROMA
Ecc. mo Prefetto
Presso l’Ufficio
Territoriale del Governo
di Teramo
Via Luigi Vinciguerra, 1
Teramo
Ecc. mo Procuratore
Presso la Procura
Regionale della
Corte dei Conti
Via Salaria Antica Est,
27 L’Aquila
Giulianova lì,
10-08-2010
Oggetto: Denuncia illegittimità nel Comune di
Giulianova
I sottoscritti, Gianluca
Antelli, Giancarlo
Cameli e Roberto
Ciccocelli consiglieri
comunale di Giulianova,
espongono alle S.V.
quanto segue:
nel Comune di Giulianova
si verificano da tempo
illegittimità e mancato
rispetto di procedure
che penalizzano lo
svolgimento
dell’attività propria
dei consiglieri comunali
e che determinano anche
danni economici e non,
per l’intera
collettività. Nonostante
le reiterate richieste
informali, le
interrogazioni
presentate dai
consiglieri di
minoranza, denunce
formali alla Procura
Regionale della Corte
dei conti,
esposto-denuncia inviata
il 21-04-2010 in corso
di istruttoria con nr.
263–2010 ad oggi
persiste la situazione
che di seguito viene
illustrata.
Con provvedimento del
sindaco n. 198 del
21.09.2009 è stato
nominato l’Arch. Roberto
Olivieri per un periodo
di due anni e comunque
non oltre la durata del
mandato elettivo del
Sindaco, quale
responsabile dei Servizi
Collettività e
Territorio.
Con provvedimento n. 197
del 21.09.2009 è stato
nominato il Dott. Andrea
Sisino per un periodo di
due anni e comunque non
oltre la durata del
mandato elettivo del
Sindaco, quale
responsabile dell’Area
Servizi Individuo,
Famiglia e cittadino.
Gli incarichi esterni
appena esposti sono
stati affidati
fiduciariamente senza
una previa verifica
della comprovata e
qualificata esperienza
dei funzionari.
Come noto, l’art. 19 del
D.Lgs. n. 165/2001 nel
fissare i requisiti di
comprovata
qualificazione
professionale necessaria
per ricoprire ruoli
dirigenziali nelle
pubbliche
amministrazioni,
stabilisce che “tali
incarichi sono
conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a
persone di particolare e
comprovata
qualificazione
professionale, non
rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione,
che abbiano svolto
attività in organismi ed
enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche
o private con
esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali,
o che abbiano conseguito
una particolare
specializzazione
professionale, culturale
e scientifica desumibile
dalla formazione
universitaria e
postuniversitaria, da
pubblicazioni
scientifiche e da
concrete esperienze di
lavoro maturate per
almeno un quinquennio,
anche presso
amministrazioni statali,
ivi comprese quelle che
conferiscono gli
incarichi, in posizioni
funzionali previste per
l'accesso alla
dirigenza, o che
provengano dai settori
della ricerca, della
docenza universitaria,
delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato”.
Le modifiche sopra
riportate alla
disciplina del
conferimento di
incarichi dirigenziali a
contratto riconducono la
normativa sulla
dirigenza pubblica ai
principi generali di
imparzialità e di buon
andamento dell'azione
amministrativa più volte
richiamati dalla
giurisprudenza
costituzionale, in
particolare in occasione
di pronunce attinenti il
cd. “spoils system”
nelle amministrazioni
dello Stato (Corte Cost.,
Sentenza n.103/2007, in
cui è affermato, fra
l’altro, che il
rapporto di ufficio, pur
se caratterizzato dalla
temporaneità
dell'incarico, deve
essere connotato da
specifiche garanzie, le
quali presuppongano che
esso sia regolato in
modo tale da assicurare
la tendenziale
continuità dell'azione
amministrativa e una
chiara distinzione
funzionale tra i compiti
di indirizzo
politico-amministrativo
e quelli di gestione).
A tale proposito, uno
dei corollari della
riforma di cui alla
legge delega 4 marzo
2009 n. 15 e al D.Lgs.
27 ottobre 2009 n. 150,
è che la dirigenza di
ruolo deve costituire la
regola ed i dirigenti
devono avere una certa
stabilità solo in caso
di risultati positivi.
Ciò affinché venga
garantito il principio
della continuità e
imparzialità della
funzione dirigenziale
enunciato ripetutamente
dalla Corte
costituzionale, la quale
ha negato l'esistenza di
un rapporto fiduciario
tra organi di governo e
dirigenza perché ciò
comprometterebbe
l'autonomia della
dirigenza e renderebbe
vana la distinzione dei
poteri.
Questo discende
dall'applicazione dei
seguenti principi
formulati o desumibili
dalla riforma medesima:
- principio di
distinzione tra le
funzioni di indirizzo e
controllo spettante agli
organi di governo e le
funzioni di gestione
amministrativa spettanti
alla dirigenza, nel
rispetto della
giurisprudenza
costituzionale in
materia (art. 37
D.Lgs. n. 150/2009
ed art. 6, c. 1,
legge n. 15/2009);
- principio di buon
andamento e imparzialità
dell'amministrazione,
sancito dall'art. 97
della Costituzione,
cui deve uniformarsi,
secondo la Corte
costituzionale, anche
l'organizzazione dei
pubblici uffici;
- principio secondo cui
i pubblici impiegati
sono al servizio
esclusivo della Nazione
(sancito dall'art. 98
della Costituzione);
- principi di
trasparenza e pubblicità
nel conferimento degli
incarichi di funzione
dirigenziale (art. 40,
c. 1, lett. b), D.Lgs.
n. 150/2009 ed art.
6, c. 2, lett. h),
legge n. 15/2009);
- principio della
conservazione
dell'incarico a fronte
di risultati positivi.
Nonostante la riforma
sopra richiamata, in
data 22.07.2010,
il Comune di Giulianova
ha pubblicato un bando
di concorso per
l’assunzione di un posto
di dirigente dell’Area
tecnica a tempo
indeterminato. Tra i
requisiti necessari per
l’ammissione al
concorso, oltre ad
essere richiesti i
titoli di studio in
Architettura, Ingegneria
edile secondo le classi
di laurea specificate al
D.M. 270/2004 e 509/99,
viene richiesto
l’ulteriore requisito
della esperienza
lavorativa di
“almeno cinque
anni nella categoria D o
equivalente presso
Pubbliche
Amministrazioni
oppure
esperienza lavorativa di
almeno cinque anni
presso strutture
private in posizione
di lavoro corrispondenti
per contenuto alle
funzioni della categoria
D
oppure
esperienza lavorativa di
almeno due anni con
l’inquadramento
dirigenziale sia in
strutture pubbliche che
private
oppure
a cinque anni di
comprovato esercizio
professionale correlato
al titolo di studio
richiesto con relativa
iscrizione all’Albo”.
A ben vedere, si tratta
di requisiti tra loro
contraddittori. Delle
due l’una: o sono
ammessi a concorrere
coloro che hanno avuto
un’esperienza
dirigenziale pari a due
anni oppure (come
dovrebbe essere) coloro
che hanno pari
esperienza da almeno
cinque anni.
In tal modo, viene
consentita la
possibilità di
partecipare al concorso
indifferentemente a chi
abbia svolto due anni di
professione così come
cinque. Si tratta di
esperienze lavorative
ben diverse che non sono
fungibili tra loro.
Inoltre, l’introduzione
di un requisito
evidentemente meno
restrittivo (solo due
anni di esperienza) da
un lato potrebbe
lasciare ampia
partecipazione,
dall’altro potrebbe
lasciare intendere un
uso distorto del bando.
In tal modo, una
qualifica dirigenziale
dell’Area Tecnica
sarebbe affidata a
professionisti senza
una comprovata e
qualificata esperienza
professionale, ciò a
discapito dei canoni di
efficienza cui la
Pubblica Amministrazione
deve ispirarsi.
Per completezza e per
una migliore
comprensione della
vicenda, si allegano in
copia i seguenti atti :
Provvedimento del
sindaco n. 198 del
21.09.2009;
Provvedimento n. 197 del
21.09.2009;
Bando di concorso per
l’assunzione a tempo
indeterminato di un
dirigente dell’area
Tecnica pubblicato in
data 22.07.2010.
Cordiali saluti
Gianluca Antelli F.to
Giancarlo Cameli F.to
Roberto Ciccocelli F.to
Consiglieri comunali
Mail:
dott.cicco@tiscali.it
Telef.: 085-8008516
Cell.: 330432200
Giulianova, 10-08-2010 |