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Sabato 10 ottobre
- L’assessore all’Edilizia residenziale
pubblica, avv. Fabio Ruffini, rende noto
che a coloro che alla data del 31 marzo 2009
occupano senza titolo un alloggio E.R.P.
nell’ambito del territorio comunale, sarà
consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13,
comma 3 della L.R. 55/86. Così stabilisce
infatti la L.R. 30 aprile 2009, n. 6 che
modifica l’art. 36 della l.r. n. 96/1996 (Norme
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione),
prevedendo appunto la possibilità di sanatoria
degli alloggi pubblici occupati senza titolo al
protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo
familiare, per almeno un mese anteriore alla
data del 31 marzo 2009. Ricorda l’assessore che,
in ogni caso, l'assegnazione è subordinata:
1. al protrarsi
dell'occupazione dello stesso nucleo familiare
per almeno un mese anteriore alla data
31.03.2009;
2. all'accertamento del
possesso da parte degli occupanti - dei
requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. 55/86
e successive modificazioni ed integrazioni;
3. al recupero dei canoni
arretrati riferiti al periodo di occupazione
senza titolo del richiedente;
4. alla verifica della
persistenza dei requisiti, in applicazione, per
quanto compatibile, delle disposizioni di cui
all’art. 12, L.R. 96 del 1996.
Per quanto concerne l’ammontare dei canoni da
recuperare, evidenzia ancora l’assessore Ruffini
che sarà possibile rateizzare il debito
accumulato per un periodo di ammortamento fino a
due anni.
L’estinzione del debito
consentirà, quindi, la stipula definitiva del
contratto di locazione tra l’assegnatario e
l’Ente, che di conseguenza provvederà ad
emettere il provvedimento di assegnazione con
effetti retroattivi alla data di effettiva
occupazione, ma comunque non anteriore al 1
gennaio 2000.
Naturalmente, non
saranno sanabili, per espressa previsione di
legge, le occupazioni senza titolo relative ad
alloggi E.R.P. ottenute con violenza o in
violazione della legge penale, e quelle
effettuate successivamente ad atti deliberativi
di assegnazione da parte di organi competenti. |