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IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La
Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio
dell’economia e per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati al
miglioramento della qualità architettonica,
energetica ed abitativa, per preservare e
riqualificare il patrimonio edilizio esistente
nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici
culturali e paesaggistici e nel rispetto della
normativa sismica, nonché per razionalizzare e
contenere il consumo del territorio.
TITOLO I
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
Art. 2
Ambito applicativo
1. Le
disposizioni del presente Titolo hanno carattere
straordinario e consentono la realizzazione
degli interventi edilizi in esso previsti solo
se sia rispettato il termine perentorio di cui
all’art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le
disposizioni del presente Titolo non si
applicano su edifici che, al momento della
presentazione della denuncia di inizio attività,
risultino:
a) eseguiti
in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo;
b) definiti
di valore storico, culturale ed architettonico
dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici generali;
c) vincolati
quali immobili di interesse storico ai sensi
della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004,
n. 42 (codice dei beni culturali e del
paesaggio);
d) collocati
nelle aree di inedificabilità assoluta comprese
quelle previste negli strumenti urbanistici
degli enti locali;
e) collocati
nei territori dei parchi e delle riserve
nazionali o regionali fatte salve le zone
individuate come D nei piani del parco vigenti o
comunque oggetto di intese tra i comuni e gli
enti gestori di aree protette volte ad
individuare le aree di promozione economica e
sociale, più estesamente modificate dai processi
di antropizzazione, nelle quali sono consentite
attività compatibili con le finalità istitutive
del parco e finalizzate al miglioramento della
vita socio-culturale delle collettività locali e
al miglior godimento del parco da parte dei
visitatori.
Art. 3
Definizioni e parametri
1. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del
presente Titolo, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per
nuclei antichi si intendono quelli definiti dai
Comuni con apposita perimetrazione in sede di
approvazione della deliberazione consiliare di
cui all'art. 12 della presente legge o comunque,
quelli delimitati come zone “A” di cui al D.M.
1444/1968 o ad esse assimilabili, così come
definite dagli strumenti urbanistici generali o
dagli atti di governo del territorio comunali;
b) per
distanze minime e altezze massime dei fabbricati
si intendono quelle definite dagli atti di
governo del territorio o dagli strumenti
urbanistici. In mancanza di definizioni
contenute in detti atti, si fa riferimento a
quelle definite dal D.M. 1444/1968.
Art. 4
Interventi straordinari di ampliamento
1. Per le
finalità di cui all’art. 1, in deroga alle
vigenti previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici aventi una
superficie pari o superiore al 50% con
destinazione d'uso residenziale, nel rispetto
concorrente dei limiti seguenti:
- 20/%
della superficie esistente;
- non
superiore a 200 mc.
2. E’ in
ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9
mq per gli edifici esistenti di modeste
dimensioni.
3. L’ampliamento di cui al
comma 1 deve essere realizzato in coerenza
architettonica e progettuale in contiguità
orizzontale o verticale rispetto al fabbricato
esistente.
4. Dagli
interventi di cui al presente articolo sono
esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei
antichi, nelle aree ad elevato rischio
idrogeologico, nonché nelle aree di
inedificabilità assoluta.
Art. 5
Prevenzione rischio sismico
1. Gli
interventi di ampliamento previsti all’articolo
4 sono consentiti, nelle zone classificate a
rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici
dotati della certificazione antisismica, qualora
realizzati successivamente all’attribuzione
della suddetta classificazione.
2. Per gli
edifici realizzati in zone classificate a
rischio sismico in difformità della normativa
antisismica, gli ampliamenti di cui all’articolo
4 sono consentiti esclusivamente a condizione
che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta
normativa.
Art. 6
Interventi straordinari di demolizione e
ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
1. La
Regione Abruzzo promuove il miglioramento della
qualità architettonica, il risparmio energetico
ed il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente mediante la integrale demolizione e
ricostruzione degli edifici aventi una
superficie pari o superiore al 50% con
destinazione d'uso residenziale realizzati
anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano
di essere adeguati agli attuali standard
energetici, tecnologici e di sicurezza, anche
sismica. Per edifici realizzati devono
intendersi immobili per i quali, alla data del
31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo
del Comune la dichiarazione di fine lavori. In
mancanza potrà essere presentata una
dichiarazione giurata del Direttore lavori
attestante la data di fine lavori.
2. Per
incentivare gli interventi di cui al comma 1, in
deroga alle previsioni dei regolamenti comunali
e degli strumenti urbanistici e territoriali
comunali, provinciali e regionali, sono
consentiti interventi di integrale demolizione e
ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35%
della superficie utile esistente a condizione
che risultino utilizzate le tecniche costruttive
della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo
delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine
gli interventi proposti dovranno consentire un
incremento di classi energetiche dell’edificio
comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni,
con le modalità di cui al successivo art. 12,
comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le
modalità di applicazione della maggiorazione
prevista dal comma 2.
4. Gli
incrementi di superficie di cui al comma 2 del
presente articolo non possono derogare da norme
nazionali in merito a distanze ed altezze, con
particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM
1444/68 e ss.mm.ii.
5. Il numero
delle unità immobiliari originariamente
esistenti può essere aumentato, previo
reperimento, nella misura prevista dagli
strumenti di pianificazione comunale, di spazi
per i parcheggi legati alle unità immobiliari
con vincolo pertinenziale risultante da atto
pubblico registrato e posti ad una distanza non
superiore a 250 metri.
6. Gli
interventi di integrale demolizione e
ricostruzione di cui al comma 2 del presente
articolo sono consentiti anche su area diversa,
purché a ciò destinata dagli strumenti
urbanistici e territoriali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. A tal
fine i Comuni, con la deliberazione consiliare
di cui all’art. 12 della presente legge,
individuano preliminarmente gli ambiti omogenei
in cui i volumi trasferiti si aggiungono a
quelli consentiti sull’area diversa.
7. Con la
stessa deliberazione i Comuni possono
individuare con determinazione ampiamente
motivata le aree occupate da edifici interessati
dagli interventi previsti dal presente articolo
e che possono essere cedute gratuitamente al
patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico
attrezzato, parcheggi o altra opera di
urbanizzazione primaria o secondaria, con
l’indicazione dei tempi e delle modalità di
realizzazione e nel rispetto delle previsioni
dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006
e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o
l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area
originariamente occupata dall’edificio demolito,
potrà usufruire, oltre che dell’incremento di
cui al comma 2, anche di una ulteriore
percentuale pari al 30% della superficie utile
dell’edificio demolito a condizione che
l’edificio da ricostruire risulti di classe
energetica B.
8. Dagli
interventi di cui al comma 2 del presente
articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei
nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio
idrogeologico, nonché nelle zone di
inedificabilità assoluta.
9. La
ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6
e 7 del presente articolo non potrà comunque
avvenire, nelle aree ad elevato rischio
idrogeologico, nonché nelle zone di
inedificabilità assoluta.
10. Gli
ampliamenti di cui al presente articolo non si
cumulano con gli ampliamenti eventualmente
consentiti da altre norme vigenti o dagli
strumenti urbanistici comunali sui medesimi
edifici.
Art. 7
Oneri di urbanizzazione
1. La
realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 6 della presente legge comporta la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione
previsti dalla vigente normativa regionale, in
misura doppia.
2. La
maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è
corrisposta alla Regione Abruzzo mediante
versamento sul c/c postale 13633672 intestato
alla Regione Abruzzo.
3.
Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo,
la somma è restituita al richiedente.
4. Nello
stato di previsione delle entrate del bilancio
regionale è istituito, nell'ambito della UPB
03.05.002, il capitolo 35025 denominato:
Contributo per maggiorazione oneri di
urbanizzazione per ampliamento, demolizione e
ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono
esonerate dal versamento della maggiorazione
degli oneri di urbanizzazione dovuti alla
Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si
avvalgono delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 6 della presente legge per gli
interventi eseguiti su edifici ubicati nel
territorio regionale da destinare a finalità di
accoglienza.
6. La
mutazione della destinazione d'uso degli
immobili assoggettati alle disposizioni di cui
al comma 5 del presente articolo prima del
decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di
corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del
presente articolo da versare al momento della
richiesta di variazione della destinazione
d'uso.
Art. 8
Eliminazione barriere architettoniche
1. Gli
interventi di cui all’art. 6 sono realizzati nel
rispetto delle prescrizioni tecniche contenute
negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n.
236 (Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche).
Art. 9
Contributo di costruzione
1. Per gli
interventi di cui all’art. 4, il contributo di
costruzione dovuto in base agli articoli 16 e
seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è
commisurato con esclusivo riferimento agli
incrementi realizzati e può essere ridotto al
50% ove l’unità immobiliare sia destinata a
prima abitazione del proprietario o dell’avente
titolo.
2. Il
contributo di costruzione dovuto per gli
interventi di cui all’art. 6 è determinato in
ragione dell’80% per la parte eseguita in
ampliamento e del 20% per la parte ricostruita.
Il contributo come sopra determinato può essere
ridotto del 50% in caso di edifici od unità
immobiliari destinati a prima abitazione dei
proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli
interventi di cui alla presente legge i Comuni
possono stabilire ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione od incentivi di
carattere economico in caso di utilizzo delle
tecniche costruttive della bioedilizia o che
prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o
al fine di riqualificare aree urbane degradate.
Art. 10
Elenchi
1. Al fine
di evitare che mediante interventi successivi
siano superati i limiti previsti, i Comuni
provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco
degli interventi autorizzati ai sensi degli
articoli 4 e 6 della presente legge.
Art. 11
Condizioni generali di ammissibilità degli
interventi
1. Gli
interventi di cui all’art. 4 della presente
legge sono realizzati mediante denuncia di
inizio attività, nel rispetto della disciplina
generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e
ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui
all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.,
oltre a quanto ivi previsto, è espressamente
attestata la conformità degli interventi da
realizzare alle disposizioni della presente
legge.
2. Gli
interventi previsti dall’art. 6, sono
subordinati al rilascio del titolo edilizio
previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni
caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6
della presente legge sono effettuati nel
rispetto della normativa relativa alla stabilità
degli edifici e di ogni altra normativa tecnica,
nonché delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati e delle disposizioni
legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le
istanze relative devono essere presentate entro
e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine
perentorio indicato dall’art. 12, comma 1, della
presente legge.
5. Il
termine di cui al comma 4 è prorogato, nei
comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n.
3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed
integrazioni, fino al termine dello stato di
emergenza.
6. La
possibilità di ampliare gli edifici esistenti è
limitata alle unità immobiliari ultimate alla
data del 31 marzo 2009 in forza di titolo
abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per
unità immobiliare ultimate devono intendersi
immobili per i quali, alla data del 31 marzo
2009, sia stata acquisita al protocollo del
Comune la dichiarazione di fine lavori. In
mancanza potrà essere presentata una
dichiarazione giurata del Direttore lavori
attestante la data di fine lavori.
7. Gli
interventi di cui alla presente legge sono
altresì subordinati alla esistenza di opere di
urbanizzazione primaria ovvero al loro
adeguamento in ragione del maggior carico
urbanistico connesso al previsto aumento di
superficie degli edifici esistenti.
L’adeguamento dovrà essere effettuato dal
richiedente il titolo abilitativo, con le
procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g)
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può
essere riconosciuto alcun aumento di volume o di
superficie agli edifici anche parzialmente
abusivi o a quelli situati su aree demaniali o
vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli
edifici condonati il calcolo delle percentuali e
dei limiti di incremento delle superfici
consentite dalla presente legge, avviene
computando negli incrementi stessi anche la
superficie già oggetto di condono limitatamente
agli edifici di volumetrie pari o superiore a
1000 mc.
10. La
presente legge non può parimenti essere
applicata agli edifici aventi destinazione
commerciale al fine di derogare alle
disposizioni regionali in materia di
programmazione, insediamento ed apertura di
grandi strutture di vendita e centri
commerciali.
11. Gli
interventi di cui agli artt. 4 e 6 della
presente legge non sono cumulabili tra loro.
Art. 12
Ambito applicativo
1. Con
deliberazione di Consiglio comunale, da
adottarsi entro il termine perentorio di 120
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni possono decidere di avvalersi
delle norme di cui alla presente legge o di
escludere l’applicabilità delle norme di cui
agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici
immobili o zone del proprio territorio, sulla
base di specifiche valutazioni o ragioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico
ed ambientale, nonché stabilire limiti
differenziati alle possibilità di ampliamento
accordate da detti articoli, in relazione alle
caratteristiche proprie delle singole zone e del
loro diverso grado di saturazione edilizia e
della previsione negli strumenti urbanistici di
piani attuativi. Con la stessa deliberazione i
Comuni individuano gli ambiti omogenei per
consentire gli interventi su area diversa
previsti dall’art. 6, comma 6, nonché le aree
che possono essere cedute gratuitamente al
patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 comma 7, della presente legge.
Art. 13
Controlli e sanzioni
1. Il Comune
verifica specificamente la realizzazione dei
nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di
bioedilizia ed il raggiungimento degli standard
energetici dichiarati in sede di progetto. In
caso di difformità trovano applicazione, per i
manufatti realizzati usufruendo degli incentivi
volumetrici previsti dalla presente legge, le
sanzioni previste dalla vigente legislazione
relative ai lavori realizzati in assenza del
titolo abilitativo edilizio ed i suddetti
interventi non potranno essere oggetto di
sanatoria.
TITOLO II
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO
IDRICO
Art. 14
Interventi per favorire il risparmio
energetico e l’installazione di impianti a fonte
rinnovabile
1. Al fine
di contribuire al miglioramento della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico ed alla
tutela dell’ambiente, si applica quanto disposto
dall’art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
2. Al fine
di migliorare l’efficienza energetica degli
edifici pubblici e privati si applica quanto
disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.
Art. 15
Interventi per favorire l’installazione di
pensiline e tettoie per impianti a fonte
rinnovabile
1. Non
concorrono a formare superficie le pensiline e
le tettoie realizzate o da realizzare su edifici
ad uso residenziale e non insistenti sul demanio
marittimo, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge finalizzate
all’installazione di impianti fotovoltaici, così
come definiti dalla normativa statale, di tipo
integrato o parzialmente integrato, nonché di
altri impianti di produzione di energia ad uso
domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le caratteristiche tipologiche e
dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al
comma 1 e la potenza dei relativi impianti.
Art. 16
Disposizioni finalizzate al risparmio e al
riutilizzo delle risorse idriche
1. I
progetti di nuova edificazione e gli interventi
di recupero o di ristrutturazione del patrimonio
edilizio esistente prevedono l’introduzione,
negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi
certificati come idonei ad assicurare una
significativa riduzione del consumo d’acqua.
2. I
progetti di cui al comma 1 del presente articolo
prevedono altresì l’adozione, per gli usi
diversi dal consumo umano, ove possibile, di
sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle
acque meteoriche provenienti dalle coperture
degli edifici e di utilizzo delle stesse
attraverso la realizzazione di un impianto
idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I
regolamenti edilizi comunali prescrivono
l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il
risparmio dell’acqua potabile.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Norma di interpretazione autentica dell'art.
4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di
alienazione di alloggi di E.R.P.
1. L'art. 4,
comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76
recante "Norme per l'alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica" deve
interpretarsi nel senso che i proventi delle
vendite degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica versati sul conto corrente di
contabilità speciale presso la Sezione
Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo
formalmente nella disponibilità degli enti
proprietari, appartengono alla Regione. La
Regione, entro l'anno successivo all'incasso,
dispone l'utilizzazione dei proventi nella
misura dell'80 per cento per la realizzazione di
interventi finalizzati alla riqualificazione e
all'incremento del patrimonio abitativo
pubblico, in conformità alla programmazione
regionale sull' edilizia residenziale pubblica e
sulla base delle esigenze territoriali delle
singole Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale. I proventi messi a disposizione
delle singole Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo
precedente, costituiscono una erogazione di un
finanziamento regionale per la riqualificazione
e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico.
Art. 18
Abrogazioni
1. A
decorrere dalla entrata in vigore della presente
legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e
ss.mm.ii.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a
L’Aquila, addì 19 Agosto 2009
IL PRESIDENTE
giovanni chiodi |