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L’Aquila, 3 agosto 2009
Spettabile REGIONE ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE
Alla Cortese Attenzione del dott. Nazzario
PAGANO
Presidente del Consiglio Regionale
Alla Cortese Attenzione del dott. Luca
RICCIUTI
Presidente della Seconda Commissione
Permanente
Oggetto: Proposta di Legge n. 52/09.
“Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio”.
Deliberazione di
Giunta Regionale n. 364 del 20.07.2009.
Considerazioni ed
osservazioni.
Con riferimento alla Proposta di
Legge n. 52/09 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio”,
le associazioni FAI, Italia Nostra, Legambiente
e WWF,
Vista la particolare e critica situazione
determinatasi a seguito del sisma del 6 aprile
2009 che ha colpito una vasta area del
territorio regionale e causato la perdita di
centinaia di persone ed ingenti danni al
patrimonio abitativo, storico, monumentale e
produttivo;
Considerato che disposizioni in materia di
edilizia, soprattutto di carattere
straordinario, possono discordare con i
difficili programmi di ricostruzione in corso di
definizione e condizionare l’assetto urbanistico
territoriale di larga parte dei comuni
interessati dal sisma;
Ritenuto che il cosiddetto Piano Casa
possa trovare una sua giustificazione solo se
rappresenterà l’occasione per riqualificare il
patrimonio edilizio regionale esistente anche
attraverso il miglioramento della qualità
architettonica, della sicurezza, delle
tecnologie sostenibili e della certificazione
energetica;
Evidenziato che l’articolazione del cosiddetto
Piano Casa ha palesato delle gravi lacune
legislative e regolamentari in tema di
bioedilizia ed energetico che impongono alla
Regione la definizione urgente di strumenti
normativi tali da non penalizzare gli obiettivi
qualitativi ad esclusivo vantaggio degli
obiettivi quantitativi di natura volumetrica,
Esprimono, in linea generale e di
principio, le seguenti considerazioni:
Le disposizioni del cosiddetto Piano Casa
costituiscono un vulnus ai principi fondamentali
della materia governo del territorio che,
in quanto materia a legislazione ripartita o
concorrente, vincola il legislatore regionale.
Tra questi principi, quello forse più essenziale
è la pianificazione che determina una
conformazione del territorio sulla base di piani
elaborati su scala locale; si tratta, pertanto,
di un elemento in mancanza del quale viene meno
la possibilità stessa di governare il
territorio, di dislocare, cioè, ai sensi
degli artt. 41 e 42 della Costituzione, i vari
interessi di natura pubblica e privata.
Non a caso quando manchi un piano urbanistico
locale, si ricorre ai cosiddetti standards
ope legis, vale a dire ad una sorta di piano
regolatore fittizio, uguale per tutti, in base
al quale l’edificabilità è ridotta al minimo
attraverso la semplice distinzione di centro
abitato e di aree esterne ad esso. E questo
proprio per salvaguardare la possibilità
effettiva per il pianificatore locale di
svolgere la funzione che gli è assegnata
dall’ordinamento. Il piano dunque, disloca gli
interessi in maniera armonica secondo le scelte
partecipate che il Comune pone in essere.
Con le disposizioni del Piano Casa, che
attribuisce un diritto ai privati a prescindere
dal piano, si rovescia il disegno di base e si
altera il rapporto tra potere pubblico ed
interesse privato.
In questo modo, inoltre, il Piano Casa incide
pesantemente sul potere autonomo del Comune
costituzionalmente garantito (artt. 114 e 118.2
della Costituzione) che non ha facoltà di
sottrarsi alle richieste di trasformazione
presentate dai privati.
Per di più, il nuovo carico urbanistico
derivante dagli interventi dovrebbe costringere
i Comuni ad adeguare il piano alle nuove
esigenze di servizi e spazi pubblici,
ribaltando, anche qui, un principio della
pianificazione che lega strettamente
l’edificazione alla previa garanzia di spazi di
uso collettivo.
La riduzione degli oneri di costruzione e di
urbanizzazione determina, inoltre, una disparità
di trattamento tra proprietari, in quanto si
crea una differenziazione tra interventi
straordinari ed interventi ordinari.
Infine, dopo l’entrata in vigore della normativa
sulla VAS, le modifiche alla disciplina dei
suoli sono obbligatoriamente soggette a
valutazione che nel caso del Piano Casa, non
trattandosi di piano urbanistico o di sua
variazione, non trova riscontro ponendosi di
conseguenza palesemente in contrasto con la
disciplina comunitaria.
Sempre in termini generali, la proposta
abruzzese di Piano Casa, a differenza di quanto
proposto o disposto dalle altre regioni, si
caratterizza, proprio nella Regione dei Parchi,
nel non prendere affatto in considerazione il
regime speciale vigente all’interno delle aree
naturali protette.
In questo caso la deroga generalizzata, disposta
con lo strumento della legge regionale, non
soltanto stravolge le previsioni urbanistiche
locali, ma attraverso queste, anche la
disciplina nazionale di cui alla Legge Quadro
sulle aree protette che, all’interno dei parchi
nazionali, prevede che tutte le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie debbano conformarsi al
Piano del Parco, unico strumento deputato a
coniugare le esigenze di protezione della natura
con quelle di sviluppo locale. In mancanza dei
piani dei parchi, i piani regolatori dei Comuni
il cui centro abitato ricade all’interno
dell’area protetta, vengono adottati nella forma
dell’intesa tra l’Ente Parco ed il Comune che
costituisce una sorta di “stralcio” rispetto al
futuro Piano del Parco. Anche in questo caso, la
proposta di Piano Casa abruzzese, ignorando
l’iter normativo ordinario, risulta essere
palesemente incostituzionale.
Al di là della specificità tecnica del rapporto
con i parchi nazionali, è davvero sorprendente
in conclusione come, dopo anni di retorica
esaltazione dell’Abruzzo come Regione dei
Parchi, la proposta di Piano Casa non ponga
alcuna attenzione ai parchi ed alle riserve di
competenza regionale che paradossalmente
risultano letteralmente ignorate.
Espongono nel merito della Proposta di
Legge le seguenti osservazioni:
Art. 3 - Definizioni e parametri
Al fine di scongiurare trasformazioni di
forte impatto all’interno dei centri storici
tali da compromettere i numerosi programmi
pubblici di tutela, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, le Associazioni ritengono necessario
limitare la dicitura nuclei antichi a
quanto già disciplinato ed individuato dai
comuni negli strumenti urbanistici vigenti:
ipotetiche nuove perimetrazioni da definire con
deliberazioni consiliari sono pertanto da
intendersi estensive e non riduttive rispetto a
quanto già delimitato.
Osservazione
proposta:
1.
Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del presente Titolo,
sono stabilite le
seguenti definizioni:
a) per
nuclei antichi si intendono quelli definiti dai
Comuni con apposita perimetrazione in sede di
approvazione della deliberazione consiliare di
cui all'art. 8 della presente legge o, in
difetto,
e, comunque,
quelli delimitati
come zone “A” ai sensi del D.M. 2.04.1968 n.
1444 nei vigenti o adottati Piani di recupero o
analoghi strumenti di pianificazione;
Art. 4 - Interventi straordinari di
ampliamento
Per uniformità di linguaggio con i dettami
dell’Intesa Conferenza Stato-Regioni-Enti
Locali, le Associazioni ritengono necessario
articolare gli ampliamenti secondo la
volumetria esistente, e non superficie
utile, specificando al contempo i limiti di
volume fissati.
Le Associazioni inoltre, ritengono utile
escludere la costruzione di corpi edilizi
separati ed esplicitare meglio le tipologie
degli edifici esclusi dalla normativa,
introducendo ulteriori categorie in termini di
sicurezza, qualità ambientale e qualità
culturale.
Si sottolinea infine, la necessità di
inserire limiti agli ampliamenti con specifici
riferimenti alla sicurezza sismica.
Osservazioni
proposte:
1. Per le finalità di cui all’art. 1,
in deroga alle vigenti previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti
urbanistici e territoriali comunali, provinciali
e regionali, è consentito l’ampliamento degli
edifici esistenti nei limiti del 20% della
superficie utile
della volumetria
esistente di edifici residenziali uni-bi
familiari o comunque di volumetria non superiore
ai 1000 metri cubi, per un incremento
complessivo massimo di 200 metri cubi.
2. L’ampliamento di cui al comma 1
deve essere realizzato in contiguità orizzontale
o verticale rispetto al fabbricato esistente;
ove ciò risulti materialmente o giuridicamente
impossibile, nel rispetto della legislazione
edilizia sulle distanze, potrà essere
autorizzata la costruzione di un corpo edilizio
separato avente carattere accessorio e
pertinenziale.
3. In caso di edifici composti da
più unità immobiliari, l’ampliamento potrà
essere realizzato anche separatamente per
ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi
che disciplinano il condominio negli edifici,
fermo restando il limite complessivo stabilito
al comma 1 del presente articolo.
4. Dagli
interventi di
cui al presente articolo sono esclusi gli
edifici: ricadenti nei nuclei antichi,
nelle aree ad elevato rischio idrogeologico,
nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
ricadenti nei
nuclei antichi o ricadenti all’interno delle
zone territoriali omogenee “A” di cui
all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii.;
ricadenti nelle
aree ad elevato rischio idrogeologico;
ricadenti nelle
aree di inedificabilità assoluta, compresi
quelli collocati nelle aree definite dall’art.
33 della Legge 47/1985;
vincolati quali
immobili di interesse storico, culturale ed
architettonico ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 42/2004;
collocati nei
territori dei parchi e delle riserve nazionali o
regionali;
collocati
all’interno di aree per le quali gli atti di
governo del territorio o gli strumenti
urbanistici generali prevedano l’adozione e
approvazione di piani attuativi e
particolareggiati ai sensi della L.R. 18/1983 e
ss.ms.ii..;
ricadenti nelle
aree in zona A1 a A2 del Piano Paesistico
Regionale;
ricadenti nelle
aree individuate secondo quanto previsto dall'Art.
14 del D.Lgs 334/99 e ss.ms.ii. Qualora i comuni
interessati dalla presenza degli stabilimenti di
cui al D.Lgs 334/99 e ss.ms.ii. non abbiano
identificato le suddette aree, il presente
provvedimento non si applica nell'intero comune
e nei comuni contermini fino alla loro
individuazione;
situati al di sotto
delle distanze minime dettate dalle norme
vigenti per discariche, stabilimenti insalubri
e, comunque, nelle eventuali fasce di rispetto
relative ai suddetti insediamenti individuate
dagli strumenti di pianificazione vigenti;
ricadenti nelle
aree industriali;
posti entro entro
una una fascia di 150 dal demanio marittimo e
nelle fasce di rispetto per la tutela dei corpi
idrici di cui al D.Lgs 152/2006.
5 Con gli
interventi di cui al presente articolo può
essere modificata la destinazione d’uso degli
edifici oggetto di
ampliamento, compatibilmente
conformemente
con le previsioni di piano regolatore,
approvato alla data
del 31 marzo 2009, delle aree
interessate.
6
In relazione alle zone
classificate a rischio sismico 1 e 2,
l’ampliamento di cui al comma 1
è consentito,
nel caso realizzati successivamente
all’attribuzione della suddetta classificazione,
a condizione che l’edificio sia dotato della
certificazione antisismica...
Per gli edifici
realizzati in zone classificate a rischio
sismico in difformità della normativa
antisismica, gli ampliamenti di cui al comma 1
sono consentiti esclusivamente a condizione che
l’intero edificio sia adeguato alla suddetta
normativa.
Art. 5 - Interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione del patrimonio
edilizio esistente
Al fine di contestualizzare i termini di
riferimento con i termini dell’Intesa Conferenza
Stato-Regioni-Enti Locali, le Associazioni
ritengono utile, così come deliberato o proposto
dalle altre Regioni italiane, uniformare i
termini di riferimento al 31 marzo 2009.
Le Associazioni ritengono inoltre, necessario
stabilire maggiori criteri qualitativi per
quanto riguarda i principi in materia di
bioedilizia e sostenibilità
energetico-ambientale introducendo principi di
premialità in relazione alla classe energetica
degli edifici.
Appare altresì, opportuno ricondurre la
disciplina degli spazi a parcheggio a quanto
stabilito dalla normativa di riferimento con
l’introduzione di una percentuale aggiuntiva a
verde.
Le Associazioni infine, ritengono utile
esplicitare meglio le tipologie degli edifici
esclusi dalla normativa, introducendo ulteriori
categorie in termini di sicurezza, qualità
ambientale e qualità culturale.
Osservazioni
proposte:
1.
La Regione
Abruzzo promuove il miglioramento della qualità
architettonica, il risparmio energetico ed il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
mediante la integrale demolizione e
ricostruzione degli edifici realizzati
anteriormente al 30 giugno 2009
31 marzo 2009
e che necessitano di essere
adeguati agli attuali standards energetici,
tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per
edifici realizzati devono intendersi immobili
per i quali, alla data del 30 giugno 2009
31 marzo 2009,
sia stata acquisita al protocollo del Comune
la dichiarazione di fine lavori. In
mancanza potrà essere presentata una
dichiarazione giurata del Direttore lavori
attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di
cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti
urbanistici e territoriali comunali, provinciali
e regionali, sono consentiti interventi di
integrale demolizione e ricostruzione che
prevedano aumenti fino al 30% della superficie
utile esistente.
A tal fine gli
interventi proposti dovranno essere realizzati
secondo i principi in materia di bioedilizia e
sostenibilità energetico-ambientale con classe
energetica dell’edificio non inferiore alla
classe B e utilizzo delle fonti di energia
rinnovabili.
La Regione
disciplina entro 60 giorni, mediante
regolamento, i criteri di sostenibilità
energetico-ambientale e le tecniche costruttive
della bioedilizia.
3. Fatto
salvo quanto stabilito La
percentuale di cui al comma 2,
la percentuale può
essere elevata fino al 35%
in caso di utilizzo
di classificazione
energetica dell’edificio in classe A
delle tecniche costruttive della bioedilizia
o che prevedano l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili.
4. Gli incrementi di superficie di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non
possono derogare da norme nazionali in merito a
distanze ed altezze, con particolare riferimento
agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.
e da norme dettate
negli strumenti urbanistici vigenti.
5. Con gli interventi di cui al
presente articolo può essere modificata la
destinazione d’uso degli edifici oggetto di
integrale demolizione e ricostruzione
compatibilmente
conformemente con le previsioni di
piano regolatore delle aree interessate.
6. Il numero delle unità immobiliari
originariamente esistenti può essere aumentato,
previo reperimento, nella misura prevista dagli
strumenti di pianificazione comunale, di spazi
per i parcheggi legati alle unità immobiliari
così come
disciplinato dalla Legge n. 122 del 24 marzo
1989, vincolo pertinenziale
risultante da atto pubblico registrato e posti
ad una distanza non superiore a 500 metri
e previo aumento del
60% della dotazione di verde.
7. Gli interventi di integrale
demolizione e ricostruzione di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo sono consentiti anche su
area diversa, purché a ciò destinata dagli
strumenti urbanistici e territoriali. A tal fine
i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui
all’art. 9 della presente legge, individuano
preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i
volumi trasferiti si aggiungono a quelli
consentiti sull’area diversa.
8. Con la stessa deliberazione i
Comuni possono individuare le aree occupate da
edifici interessati dagli interventi previsti
dal presente articolo e che possono essere
cedute gratuitamente al patrimonio comunale e
sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi
o altra opera di urbanizzazione primaria o
secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle
modalità di realizzazione e nel rispetto delle
previsioni dell'art.32 comma 1 lett. g) del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il
proprietario, o l’avente titolo, che cede
gratuitamente l’area originariamente occupata
dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre
che dell’incremento di cui ai commi 2 e 3, anche
di una ulteriore percentuale pari al 30% della
superficie utile dell’edificio demolito.
9. Dagli interventi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo sono esclusi gli edifici
ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad
elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone
di inedificabilità assoluta:
ricadenti nei
nuclei antichi o ricadenti all’interno delle
zone territoriali omogenee “A” di cui
all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii.;
ricadenti nelle
aree ad elevato rischio idrogeologico;
ricadenti nelle
aree di inedificabilità assoluta, compresi
quelli collocati nelle aree definite dall’art.
33 della Legge 47/1985;
vincolati quali
immobili di interesse storico, culturale ed
architettonico ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 42/2004;
collocati nei
territori dei parchi e delle riserve nazionali o
regionali;
collocati
all’interno di aree per le quali gli atti di
governo del territorio o gli strumenti
urbanistici generali prevedano l’adozione e
approvazione di piani attuativi e
particolareggiati ai sensi della L.R. 18/1983 e
ss.ms.ii..;
ricadenti nelle
aree in zona A1 a A2 del Piano Paesistico
Regionale;
ricadenti nelle
aree individuate secondo quanto previsto dall'Art.
14 del D.Lgs 334/99 e ss.ms.ii. Qualora i comuni
interessati dalla presenza degli stabilimenti di
cui al D.Lgs 334/99 e ss.ms.ii. non abbiano
identificato le suddette aree, il presente
provvedimento non si applica nell'intero comune
e nei comuni contermini fino alla loro
individuazione;
ricadenti nelle
aree industriali, limitatamente all'uso
residenziale;
situati al di sotto
delle distanze minime dettate dalle norme
vigenti per discariche, stabilimenti insalubri
e, comunque, nelle eventuali fasce di rispetto
relative ai suddetti insediamenti individuate
dagli strumenti di pianificazione vigenti;
posti entro entro
una una fascia di 150 dal demanio marittimo e
nelle fasce di rispetto per la tutela dei corpi
idrici di cui al D.Lgs 152/2006.
10. La ricostruzione in aree diverse di
cui ai commi 7 e 8 del presente articolo non
potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato
rischio idrogeologico, nonché nelle zone di
inedificabilità assoluta.
Art. 8 - Condizioni generali di
ammissibilità degli interventi
Le Associazioni ritengono utile escludere
dalla normativa gli edifici in precedenza
condonati.
Osservazione
proposta:
7. Non può essere riconosciuto alcun
aumento di volume o di superficie agli edifici
anche parzialmente abusivi
o precedentemente
condonati o a quelli situati su
aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
Art. 9 - Ambito applicativo
Le Associazioni ritengono, al fine di
garantire ai Comuni la facoltà di governare il
territorio, utile concedere agli enti locali la
facoltà di avvalersi della norma.
Osservazioni
proposte:
1. Con deliberazione di Consiglio
comunale da adottarsi entro il termine
perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, i Comuni
possono decidere di
avvalersi delle norme di cui alla presente legge
definendo al contempo nella predetta
deliberazione anche gli edifici e le aree da
escludere dall’applicazione dalla normativa
stessa in relazione a specifici
immobili o zone del proprio territorio, sulla
base di specifiche valutazioni o ragioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico
ed ambientale, nonché stabilire limiti
differenziati alle possibilità di ampliamento
accordate da detti articoli, in relazione alle
caratteristiche proprie delle singole zone e del
loro diverso grado di saturazione edilizia. Con
la stessa deliberazione i Comuni individuano gli
ambiti omogenei per consentire gli interventi su
area diversa previsti dall’art. 5, comma 6,
nonché le aree che possono essere cedute
gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 7, della
presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1
del presente articolo, ai fini della sua
efficacia, è dichiarata immediatamente
eseguibile e non si applica quanto disposto
dagli artt. 10 e successive della L.R. 12 aprile
1983 n.18 e ss.mm.ii..
Art. 10 - Interventi per favorire il
risparmio energetico e l’installazione di
impianti a fonte rinnovabile
In considerazione dell’approvazione delle
Linee Guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, pubblicate sulla G.U.
n. 158 del 10.07.09, le Associazioni ritengono
utile introdurre la norma di riferimento.
Osservazione
proposta:
2. Al fine di migliorare l’efficienza
energetica degli edifici pubblici e privati si
applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile
2009 n. 59 e dal DM
del 26 giugno 2009.
Art. 13 - Utilizzo ai fini abitativi dei
sottotetti
In considerazione della specificità della
materia e del limite temporale di applicazione
della norma, le Associazioni ritengono utile
affrontare la disciplina dei sottotetti
nell’ambito dell’iter di approvazione della
legge urbanistica regionale.
Osservazione
proposta:
1. La Regione promuove l’utilizzo ai
fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di
razionalizzare e contenere il consumo del
territorio.
2. Si definisce sottotetto il volume
sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di
parti di esso, ricompresso nella sagoma di
copertura.
3. L’utilizzo ai fini abitativi dei
sottotetti è consentito alle seguenti
condizioni:
a. l’edificio ove è ubicato il
sottotetto deve essere realizzato nel rispetto
delle normative comunali e regionali vigenti o,
in caso di realizzazione totalmente o
parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in
itinere il procedimento di sanatoria ai sensi
della L.n.47/85 e ss.mm.ii.
b. l’altezza media ponderale non può
essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in
rapporto tra il volume complessivo e la
superficie del sottotetto utilizzato ai fini
abitativi; in ogni caso l’altezza della parete
minima non può essere inferiore a 1,40 metri.
Per i Comuni montani posti a quote superiori
a 1000 metri di altitudine sul livello del mare,
l’altezza media è ridotta a 2,10 metri e
l’altezza della parete minima non può essere
inferiore a 1,20 metri.
c. che siano rispettate le norme
sismiche ed igienico-sanitarie.
d. l’edificio sottostante sia
destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.
4.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al
minimo devono essere chiusi mediante opere
murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso
come spazio di servizio destinato a guardaroba o
ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce
la chiusura di tali spazi non è prescrittiva
anche se di altezza inferiore al minimo
consentito come indicato al punto b) del comma
3.
5.
In sede di ristrutturazione di edifici esistenti
che abbiano sottotetti non conformi alle altezze
come sopra stabilite, è consentito, per il
raggiungimento dell’altezza media minima
prevista, l’abbassamento dell’ultimo solaio
sottostante il sottotetto a condizione che:
e. l’intervento non comporti una
modifica del prospetto del fabbricato;
f. vengano rispettati i requisiti o
agibilità dei locali sottostanti;
g. vengano rispettate le norme
sismiche ed igienico sanitarie.
6.
Gli interventi di utilizzo ai fini abitativi dei
sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove
unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo
di reperimento, nella misura prevista dagli
strumenti di pianificazione comunale, di spazi
per i parcheggi, legati all’unità immobiliare
con vincolo pertinenziale risultante da atto
pubblico registrato e posti ad una distanza non
superiore a 500 metri.
7.
Fatto salvo il rispetto del D.M.2.04.1968 n.1444,
l’utilizzo abitativo dei sottotetti non incide
sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato
e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai
regolamenti edilizi comunali.
8.
Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti
di aero-illuminazione naturale dei locali e per
garantire il benessere degli abitanti, gli
interventi edilizi finalizzati all’utilizzo dei
sottotetti ai fini abitativi possono comportare
anche l’apertura di porte, finestre, lucernai e
abbaini a condizione che vengano rispettate i
caratteri formali e strutturali dell’edificio
conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
9.
Il progetto di utilizzo ai fini abitativi dei
sottotetti deve prevedere idonee opere di
isolamento termico anche ai fini del
contenimento dei consumi energetici dell’intero
fabbricato e deve essere conforme alle vigenti
disposizioni in materia di rendimento energetico
nell'edilizia.
Art. 14 - Corresponsione contributo di
costruzione
Articolo collegato alla sussistenza del
precedente.
Osservazione
proposta:
1. La realizzazione degli interventi
di cui all'art.13 della presente legge comporta
la corresponsione del contributo relativo al
costo di costruzione, da versare a conguaglio,
se già in parte corrisposto, o per intero in
caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione
previsti dalla vigente normativa regionale, in
misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione
Abruzzo mediante versamento su c/c postale n.13633672
intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del
diniego del titolo abilitativo, la somma sarà
restituita al richiedente ed i relativi oneri
troveranno copertura nell'ambito delle risorse
stanziate sul Capitolo di spesa del bilancio di
previsione n.11825 -U.P.B. 02.01.003 -
denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per
il recupero dei sottotetti".
3. Le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo confluiscono nell'ambito della
U.P.B.03.05.002 sul capitolo 35020 denominato
"Entrate derivanti dalla maggiorazione degli
oneri di urbanizzazione per il recupero dei
sottotetti”, con uno stanziamento di € 300.000.
4. Le assunzioni degli impegni di
spesa sono subordinati all'accertamento della
relativa entrata.
5. Sono esonerate dal versamento della
maggiorazione degli oneri di urbanizzazione
dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni
Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui
al presente articolo per gli interventi eseguiti
su edifici ubicati nel territorio regionale da
destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d’uso dei
locali assoggettati alle disposizioni del
precedente comma, prima del decorso di dieci
anni comporta l’obbligo di corrispondere gli
oneri di cui al comma 1 da versare al momento
della richiesta di variazione di destinazione
d’uso.”
Art. 15- Potenziamento della capacità
ricettiva
In considerazione della specificità della
materia e del limite temporale di applicazione
della norma, le Associazioni ritengono utile
affrontare il potenziamento della capacità
ricettiva nell’ambito di un apposito disegno di
legge.
Osservazione
proposta:
1.
E’ consentito il miglioramento qualitativo e/o
quantitativo delle strutture turistico esistenti
all’entrata in vigore della presente legge,
situate nel territorio regionale mediante
l’utilizzazione e la chiusura delle superfici di
porticati, logge, terrazzi coperti e sottotetti,
che ricadono all’interno delle sagome dei
fabbricati, nel rispetto delle normative
igienico-sanitarie ed in deroga agli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati.
2.
Le strutture turistico-ricettive di cui al comma
1 sono quelle operanti e classificate come tali
e gestite da imprenditori turistici.
3.
Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano anche ai permessi a costruire
relative a progetti di fabbricati con
destinazione turistico-ricettiva già rilasciati
ed in corso di realizzazione, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4.
Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio comunale, con atto
motivato, può disporre l’esclusione di parte o
di tutto il territorio comunale
dall’applicazione della presente legge.
Art. 16 - Obbligo di riclassificazione
Articolo collegato alla sussistenza del
precedente.
Osservazione
proposta:
Le strutture turistico-ricettive che si siano
avvalse delle opportunità previste dall’art. 15
devono essere riclassificate sulla base della
normativa vigente.
Art. 17 - Corresponsione contributo di
costruzione
Articolo collegato alla sussistenza del
precedente.
Osservazione
proposta:
1.
Il recupero e l’utilizzazione previsti dall’art.
15 comportano la corresponsione del contributo
relativo al costo di costruzione ed in misura
doppia degli oneri di urbanizzazione.
2.
La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione
sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante
versamento su c/c postale n.13633672 intestato
alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi del diniego
del titolo abilitativo, la somma sarà restituita
al richiedente ed i relativi oneri troveranno
copertura nell'ambito delle risorse stanziate
sul Capitolo di spesa del bilancio di previsione
n...... -U.P.B.......
denominato "...........".
3.
Le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo confluiranno nello stato di previsione
dell'entrata di bilancio nell'ambito della
U.P.B......nel Capitolo di nuova istituzione
n..........denominato............, con uno
stanziamento di € 300.000,00.
4.
Le assunzioni degli impegni di spesa sono
subordinati all'accertamento della relativa
entrata.
Art. 18 – Abrogazioni
Norme collegate alla sussistenza di
precedenti articoli.
Osservazione
proposta:
1. A
decorrere dalla entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) l’art. 85 L.R. 26.04.2004 n. 15 e
ss.mm.ii.
b) la L.R. 11.10.2002 n. 22 e ss.mm.ii.
Mancando la
proposta di legge di norme riguardanti il regime
sanzionatorio, le Associazioni propongono in
conclusione il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 00 –
Riconoscimento degli incentivi
Il comune, nel caso
di riconoscimento degli incentivi
e delle
premialità di cui alla presente legge, verifica
specificamente
il rispetto dei
livelli prestazionali richiesti in
sede di esame
del progetto ed alla conclusione dei lavori. In
caso di
difformità, trovano
applicazione le sanzioni relative ai lavori
realizzati in
contrasto con il titolo abilitativo edilizio e
gli interventi non potranno essere oggetto di
sanatoria.
Con l’auspicio di contribuire fattivamente
all’iter approvativo,
le Associazioni porgono Cordiali Saluti.
Firmato: FAI, Italia Nostra, Legambiente e WWF |