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Roma,
17/06/2010 - Dal Presidente della FEDERAZIONE
NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA -
Unione Nazionale Cronisti Italiani-
riceviamo e pubblichiamo:
Oggi il Cn
della Fnsi ha approvato la proposta della Giunta
di organizzare una grande manifestazione a
Piazza Navona, il 1° luglio dalle 17 alle 22,
di indire una giornata del "silenzio rumoroso"
per il 9 luglio con sciopero della carta
stampata l'8 e di radio-tv e multimediali lo
stesso 9, e di promuovere manifestazioni in
tutto il Paese contro il ddl Alfano.
Affinchè
ciascuno comprenda qual è la posta in palio e
non sia portato a pensare che tanta
mobilitazione sia eccessiva, è utile leggere
questo articolo pubblicato sul sito del Sole24
ore.
L'Abc del ddl
intercettazioni in 27 voci
1) ARCHIVIO RISERVATO E UTILIZZO
IN PROCEDIMENTI DIVERSI
(ARTICOLO 1, COMMI 12, 14 E 42)
Telefonate e verbali dovranno essere custoditi
presso un archivio riservato presso la Procura.
I verbali dovranno contenere l'indicazione degli
estremi del decreto che ha disposto
l'intercettazione, la descrizione delle modalità
di registrazione, l'annotazione del giorno e
dell'ora di inizio e di cessazione
dell'intercettazione, la trascrizione sommaria
del contenuto,
nonché i nominativi delle persone che hanno
provveduto alla loro
annotazione. Stabilito, anche, che le
registrazioni saranno fatte con
impianti installati nei centri di
intercettazione istituiti presso ogni
distretto di corte d'Appello.
Le nuove norme si applicheranno decorsi 3 mesi
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto di via Arenula che disporrà l'entrata in
funzione dei centri di intercettazione
telefonica. I procuratori dovranno gestire e
controllare questi centri e avranno 5 giorni di
tempo per depositare verbali e intercettazioni.
É vietato disporre lo stralcio delle
registrazioni e dei verbali attinenti al
procedimento prima di tale deposito. Se dal loro
deposito, però, può esserci grave pregiudizio
per le indagini, si potrà ritardare la consegna,
ma non oltre la data dell'avviso della
conclusione delle indagini preliminari.
Scaduto il termine, il pubblico ministero
trasmette immediatamente i
decreti, i verbali e le registrazioni al
tribunale, il quale fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio per
l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche
indicati dalle parti, che non appaiono
manifestamente irrilevanti, procedendo (anche
d'ufficio) allo stralcio delle registrazioni e
dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il
tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini
della decisione da assumere, dispone la
trascrizione integrale delle registrazioni
acquisite o la stampa in forma intelligibile
delle informazioni contenute nei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche
acquisite, osservando le forme, i modi e le
garanzie previsti per l'espletamento delle
perizie. Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento.
È, comunque, sempre vietata la trascrizione
delle parti di conversazioni riguardanti
esclusivamente fatti, circostanze e persone
estranei alle indagini. Il tribunale in ogni
caso dispone che i nomi o i riferimenti
identificativi di soggetti estranei alle
indagini siano espunti dalle trascrizioni delle
conversazioni. I difensori possono estra rre
copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione delle registrazioni su supporto
informatico. Stabilito, poi, che i risultati
delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei
quali le intercettazioni sono state disposte.
Fanno eccezione, tra l'altro, i casi di mafia e
terrorismo.
2) ARRESTO IN FLAGRANTE
(ARTICOLO 1, COMMA 23)
Anche nei casi di delitti di promozione,
direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per
delinquere, se, però, l'associazione è diretta
alla commissione di più delitti fra i quali,
pure, quelli di furto.
3) CARCERE PER I GIORNALISTI
(ARTICOLO 1, COMMA 27)
Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica
intercettazioni vietate dalla
legge. Rischia lo stesso la galera, da 1 a 6
anni, chi, mediante modalità o attività
illecita, prende diretta cog nizione di atti del
procedimento penale coperti da segreto, e, pure,
se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad
atti o a documentazione del procedimento penale
coperti dal segreto, dei quali è venuto a
conoscenza in ragione del proprio ufficio o
servizio svolti in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il
fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino a un anno, mentre le pene sono
aumentate se il fatto concerne comunicazioni di
servizio degli 007. Carcere, poi, fino a 4 anni
per chi riprende o registra illecitamente
comunicazioni o conversazioni a cui partecipa.
Tuttavia, qui, la punibilità è esclusa, tra
l'altro, quando le riprese o le registrazioni
sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca
da giornalisti, purché, però, appartenenti
all'ordine professionale.
Ammenda, invece, da 500 a 1.032 euro pe r
pubblici ufficiali e magistrati che omettono di
esercitare il controllo necessario a impedire la
indebita cognizione di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
altre forme di telecomunicazione, di immagini
mediante riprese visive e della documentazione
del traffico della conversazione o comunicazione
stessa.
4) CODICE DEONTOLOGICO GIORNALISTI
(ARTICOLO 1, COMMA 37)
Previsto che il Garante della privacy possa
vietare il trattamento o
disporne il blocco di dati utilizzati
nell'esercizio dell'attività
giornalistica in caso di violazioni contenute
nel codice deontologico. Il Garante può, anche,
prescrivere, quale misura necessaria a tutela
dell'interessato, la pubblicazione o diffusione
(gratuita) in una o più
testate della decisione che accerta la
violazione, per intero o per
estratto, ovvero di una dichiarazione
riassuntiva della medesima violazione.
Possono partecipare al procedimento, anche, il
Consiglio nazionale e il competente consiglio
dell'Ordine dei giornalisti, in relazione alla
responsabilità disciplinare dell'iscritto.
5) DIVIETO DI PUBBLICARE LE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 5, 7 E 8)
Introdotto, in primo luogo, il divieto di
rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto
che per contenuto, documenti e atti relativi a
conversazioni, anche telefoniche, o flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche o dati
riguardanti il traffico telefonico o telematico,
anche se non più coperti dal segreto, fino alla
conclusione delle indagini preliminari o fino al
termine dell'udienza preliminare.
Vietato, poi, pubblicare, anche parzialmente e
sia per sunto che per
contenuto, pure, le richieste e le ordinanze
emesse in materia di misure cautelari, almeno
fino a quando l'indagato (o il suo avvocato
difensore) non ne siano venuti a conoscenza.
Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto.
Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare
documenti, atti o, semplicemente, contenuti
relativi a conversazioni o a flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche di cui
sia stata ordinata la distruzione o che
riguardino fatti, circostanze e persone estranee
alle indagini e di cui sia stata disposta
l'espunzione.
Confermato che la violazione di tale divieto
costituisce illecito
disciplinare quando il fatto è commesso da
impiegati dello Stato o di altri
enti pubblici ovvero da persone esercenti una
professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
E di ogni iscrizione nel
registro degli indagati per fatti costituenti
reato di violazione del
divieto di pubblicazione commessi dalle persone
sopra indicate, il
procuratore della Repubblica procedente informa
immediatam ente l'organo
titolare del potere disciplinare, che, nei
successivi 30 giorni, verificate
la gravità del fatto e la sussistenza di
elementi di responsabilità, e
sentito il presunto autore del fatto, dispone la
sospensione cautelare dal
servizio o dall'esercizio della professione fino
a 3 mesi.
6) DIVIETO DI UTILIZZARE LE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 15 E 16)
Chiarito che i risultati delle intercettazioni
non possano essere utilizzati qualora le stesse
siano state eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge e, comunque, quando non siano state
osservate alcune disposizioni previste del
presente provvedimento. Analogo divieto è
previsto qualora, nell'udienza preliminare o nel
dibattimento, il fatto risulti diversamente
qualificato e in relazione a esso non sussistano
i limiti di ammissibilità previsti.
7) ILLECITI DISCIPLINARI MAGISTRATI
(ARTIC OLO 1, COMMA 38)
Tra cui rientra anche l'ipotesi di inserimento
nella motivazione di un
provvedimento giudiziario di circostanze
relative a fatti personali di terzi estranei,
che non rilevano a fini processuali.
8) INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE
(ARTICOLO 1, COMMA 25)
Quando esercita l'azione penale nei confronti di
un impiegato dello Stato o di altro ente
pubblico, il pubblico ministero informa
l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando
notizia dell'imputazione, con espressa menzione
degli articoli di legge che si assumono violati,
nonché della data e del luogo del fatto. Quando,
invece, l'azione penale è esercitata nei
confronti di un ecclesiastico o di un religioso
del culto cattolico, l'informazione è inviata
all'autorità ecclesiastica. Il pubblico
ministero invia l'informazione, anche, quando
taluno di questi soggetti &egra ve; stato
arrestato o fermato, ovvero quando è stata
applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare.
9) INTERCETTAZIONI ILLEGALI
(ARTICOLO 1, COMMA 9)
La norma prevede che il pubblico ministero
disponga l'immediata secretazione e la custodia
in luogo protetto dei documenti, dei supporti e
degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni o comunicazioni, relativi a
traffico telefonico e telematico, illegalmente
formati o acquisiti. Allo stesso modo, provvede
per i documenti formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni e per i documenti, i
supporti e gli atti relativi alle riprese e
registrazioni fraudolente, salvi i casi in cui
sia esclusa la punibilità. Di essi, comunque, è
vietato effettuare copia in qualunque forma e in
qualunque fase del procedimento e il loro
contenuto non può essere
utilizzato.
10) INTERCE TTAZIONI DI UN PARLAMENTARE
(ARTICOLO 1, COMMI 31 E 32)
Serve l'autorizzazione della Camera di
appartenenza. Si prevede, poi, anche, che i
verbali e i supporti contenenti le registrazioni
sono immediatamente trasmessi al procuratore
della Repubblica, che ne dispone l'inserimento
in un fascicolo separato, conservato in apposita
sezione dell'archivio riservato e della loro
sussistenza è data riservata comunicazione al
parlamentare interessato alla conclusione delle
indagini preliminari.
11) MISURE CAUTELARI PERSONALI
(ARTICOLO 1, COMMA 18)
Stabilito che, in ogni caso, i difensori possono
prendere visione integrale dell'intercettazione,
richiamata per contenuto nell'ordinanza per
l'applicazione delle misure cautelari personali.
12) OBBLIGO ASTENSIONE PER IL GIUDICE
(ARTICOLO 1, COMMA 1)
Ampliato il novero delle ipotesi che fanno
scattare la rinuncia da parte del magistrato
all'esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali.
D'ora in avanti, è obbligato a presentare al
proprio presidente la
dichiarazione di astensione, anche, nel caso in
cui abbia «pubblicamente rilasciato
dichiarazioni concernenti il procedimento
affidatogli».
13) OBBLIGO SEGRETO
(ARTICOLO 1, COMMI 20, 21 E 22)
Per gli atti e le attività d'indagine compiuti
dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però,
l'imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la
chiusura delle indagini
preliminari.
Previsto, tuttavia, che quando è necessario per
la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero possa chiedere
al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione
di singoli atti o di parti di essi. In tal caso
gli atti pubblicati sono depositati presso la
segreteria del pubblico ministero.
Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni
e i supporti relativi alle
conversazioni o ai flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche
custoditi nell'archivio riservato della Procura,
non acquisiti al
procedimento, nonché la documentazione comunque
a essi inerente, sono sempre coperti dal
segreto.
Come, pure, i documenti che contengono dati
inerenti a conversazioni o comunicazioni
telefoniche, informatiche o telematiche,
illecitamente formati o acquisiti, e i documenti
redatti attraverso la raccolta illecita di
informazioni, ove non acquisiti al procedimento.
Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti
al procedimento come corpo del reato, sono
coperti dal segreto fino alla chiusura delle
indagini preliminari.
14) ORDINANZA GIUDICE
(ARTICOLO 1, COMMA 17)
Chiarito che nei provvedimenti del giudice, con
assumono la veste di
ordinanza, le intercettazioni di conversazioni,
comunicazioni telefoniche o telematiche possono
essere richiamate soltanto nel contenuto e sono
inserite in un apposito fascicolo allegato agli
atti.
15) PROCESSI IN TELEVISIONE
(ARTICOLO 1, COMMA 26)
Viene attribuito al presidente della Corte
d'appello il compito di
autorizzare le riprese audiovisive dei
dibattimenti, anche senza il consenso delle
parti, quando sussiste un interesse sociale
rilevante alla conoscenza del dibattimento.
16) SANZIONI ALLE IMPRESE EDITORIALI
(ARTICOLO 1, COMMA 28)
Sanzione pecuniaria fino a 500 quote a chi viola
l'articolo 377-bis del codice penale (induzione
a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
Sanzione di 300 quote per la pubblicazione
arbitraria di intercettazioni di un procedimento
penale, di 200 quote per la pubblicazione a
rbitraria di atti di un procedimento penale,
anche per riassunto o a guisa d'informazione.
17) PUBBLICAZIONI "PER RIASSUNTO"
(ARTICOLO 1, COMMA 4)
Si possono pubblicare per riassunto gli atti non
più coperti dal segreto fino a che non siano
concluse le indagini preliminari o fino al
termine dell'udienza preliminare.
18) REATI INTERCETTABILI
(ARTICOLO 1, COMMA 10)
Potranno essere intercettati tutti i reati con
pene superiori ai 5 anni,
compresi quelli conto la pubblica
amministrazione. A cui si aggiungono, poi, i
delitti di droga, contrabbando, armi e sostanze
esplosive e, in genere, i reati di pornografia
relativa a minori, ingiuria, minaccia, usura,
manipolazione del mercato, molestia o disturbo
di persone col mezzo del telefono. In tutte
queste ipotesi è consentita, anche,
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti,
attraverso l'utilizzo delle cosiddette "cimici",
solo, però, se vi è fondato motivo di ritenere
che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo
l'attività criminosa.
Tuttavia, la disposizione prevede, anche, che
qualora dalle indagini svolte emerga che
l'intercettazione potrebbe consentire
l'acquisizione di elementi fondamentali per
l'accertamento del reato per cui si procede o
che dall'intercettazione possano, comunque,
emergere indicazioni rilevanti per impedire la
commissione di alcuni dei reati per i quali è
consentita l'intercettazione, (e la stessa debba
essere eseguita in luoghi diversi dal
domicilio), il Pm può disporre l'intercettazione
per non oltre 3 giorni.
19) RELAZIONE E "TETTO" SU SPESE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 30 E 33 E 34 E 35)
Entro il 31 marzo, ciascun procuratore della
Repubblica trasmette a via Arenula una relazione
sulle spese di gestione e di amministrazione
riferite alle intercettazioni telefoniche e
ambientali effettuate nell'anno precedente. Da
Via Arenula, la relazione arriverà, poi, alla
Corte dei conti. Un decreto del ministero della
Giustizia, sentito il Csm, stabilirà annualmente
lo stanziamento complessivo di spesa per le
intercettazioni, ripartito per ciascun distretto
di Corte d'Appello. |