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Unci: Intercettazioni, deciso lo sciopero generale 

Roma, 17/06/2010 - Dal Presidente della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA - Unione Nazionale Cronisti Italiani- riceviamo e pubblichiamo:  

Oggi il Cn della Fnsi ha approvato la proposta della Giunta di organizzare una grande manifestazione a Piazza Navona, il 1°  luglio dalle 17 alle 22, di indire una giornata del "silenzio rumoroso" per il 9 luglio con sciopero della carta stampata l'8 e di radio-tv e multimediali lo stesso 9, e di promuovere manifestazioni in tutto il Paese contro il ddl Alfano.

Affinchè ciascuno comprenda qual è la posta in palio e non sia portato a pensare che tanta mobilitazione sia eccessiva, è utile leggere questo articolo pubblicato sul sito del Sole24 ore.

L'Abc del ddl intercettazioni in 27 voci

 
1) ARCHIVIO RISERVATO E UTILIZZO
IN PROCEDIMENTI DIVERSI
(ARTICOLO 1, COMMI 12, 14 E 42)
 
Telefonate e verbali dovranno essere custoditi presso un archivio riservato presso la Procura. I verbali dovranno contenere l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione, la trascrizione sommaria del contenuto,
nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro
annotazione. Stabilito, anche, che le registrazioni saranno fatte con
impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni
distretto di corte d'Appello.
Le nuove norme si applicheranno decorsi 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di via Arenula che disporrà l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica. I procuratori dovranno gestire e controllare questi centri e avranno 5 giorni di tempo per depositare verbali e intercettazioni. É vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima di tale deposito. Se dal loro deposito, però, può esserci grave pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i
decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo (anche d'ufficio) allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite o la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
È, comunque, sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. I difensori possono estra rre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. Stabilito, poi, che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte. Fanno eccezione, tra l'altro, i casi di mafia e terrorismo.
 
2) ARRESTO IN FLAGRANTE
(ARTICOLO 1, COMMA 23)
 
Anche nei casi di delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere, se, però, l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra i quali, pure, quelli di furto.
 
3) CARCERE PER I GIORNALISTI
(ARTICOLO 1, COMMA 27)
 
Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla
legge. Rischia lo stesso la galera, da 1 a 6 anni, chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cog nizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno, mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007. Carcere, poi, fino a 4 anni per chi riprende o registra illecitamente comunicazioni o conversazioni a cui partecipa. Tuttavia, qui, la punibilità è esclusa, tra l'altro, quando le riprese o le registrazioni sono effettuate ai fini dell'attività di cronaca da giornalisti, purché, però, appartenenti all'ordine professionale.
Ammenda, invece, da 500 a 1.032 euro pe r pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.
 
4) CODICE DEONTOLOGICO GIORNALISTI
(ARTICOLO 1, COMMA 37)
 
Previsto che il Garante della privacy possa vietare il trattamento o
disporne il blocco di dati utilizzati nell'esercizio dell'attività
giornalistica in caso di violazioni contenute nel codice deontologico. Il Garante può, anche, prescrivere, quale misura necessaria a tutela
dell'interessato, la pubblicazione o diffusione (gratuita) in una o più
testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per
estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
Possono partecipare al procedimento, anche, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, in relazione alla
responsabilità disciplinare dell'iscritto.
 
5) DIVIETO DI PUBBLICARE LE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 5, 7 E 8)
 
Introdotto, in primo luogo, il divieto di rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, documenti e atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.
Vietato, poi, pubblicare, anche parzialmente e sia per sunto che per
contenuto, pure, le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l'indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare documenti, atti o, semplicemente, contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardino fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e di cui sia stata disposta l'espunzione.
 
Confermato che la violazione di tale divieto costituisce illecito
disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri
enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E di ogni iscrizione nel
registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del
divieto di pubblicazione commessi dalle persone sopra indicate, il
procuratore della Repubblica procedente informa immediatam ente l'organo
titolare del potere disciplinare, che, nei successivi 30 giorni, verificate
la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e
sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal
servizio o dall'esercizio della professione fino a 3 mesi.
 
6) DIVIETO DI UTILIZZARE LE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 15 E 16)
 
Chiarito che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e, comunque, quando non siano state osservate alcune disposizioni previste del presente provvedimento. Analogo divieto è previsto qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione a esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti.
 
7) ILLECITI DISCIPLINARI MAGISTRATI
(ARTIC OLO 1, COMMA 38)
 
Tra cui rientra anche l'ipotesi di inserimento nella motivazione di un
provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.
 
8) INFORMAZIONI SULL'AZIONE PENALE
(ARTICOLO 1, COMMA 25)
 
 
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto. Quando, invece, l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica. Il pubblico ministero invia l'informazione, anche, quando taluno di questi soggetti &egra ve; stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
 
9) INTERCETTAZIONI ILLEGALI
(ARTICOLO 1, COMMA 9)
 
La norma prevede che il pubblico ministero disponga l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo, provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente, salvi i casi in cui sia esclusa la punibilità. Di essi, comunque, è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere
utilizzato.
 
10) INTERCE TTAZIONI DI UN PARLAMENTARE
(ARTICOLO 1, COMMI 31 E 32)
 
Serve l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Si prevede, poi, anche, che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato e della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari.
 
11) MISURE CAUTELARI PERSONALI
(ARTICOLO 1, COMMA 18)
 
Stabilito che, in ogni caso, i difensori possono prendere visione integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure cautelari personali.
 
12) OBBLIGO ASTENSIONE PER IL GIUDICE
(ARTICOLO 1, COMMA 1)
 
Ampliato il novero delle ipotesi che fanno scattare la rinuncia da parte del magistrato all'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
D'ora in avanti, è obbligato a presentare al proprio presidente la
dichiarazione di astensione, anche, nel caso in cui abbia «pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
 
13) OBBLIGO SEGRETO
(ARTICOLO 1, COMMI 20, 21 E 22)
 
Per gli atti e le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però, l'imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari. 
Previsto, tuttavia, che quando è necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle
conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
custoditi nell'archivio riservato della Procura, non acquisiti al
procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
Come, pure, i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
 
14) ORDINANZA GIUDICE
(ARTICOLO 1, COMMA 17)
 
Chiarito che nei provvedimenti del giudice, con assumono la veste di
ordinanza, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.
 
15) PROCESSI IN TELEVISIONE
(ARTICOLO 1, COMMA 26)
 
Viene attribuito al presidente della Corte d'appello il compito di
autorizzare le riprese audiovisive dei dibattimenti, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale rilevante alla conoscenza del dibattimento.
 
16) SANZIONI ALLE IMPRESE EDITORIALI
(ARTICOLO 1, COMMA 28)
 
Sanzione pecuniaria fino a 500 quote a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Sanzione di 300 quote per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni di un procedimento penale, di 200 quote per la pubblicazione a rbitraria di atti di un procedimento penale, anche per riassunto o a guisa d'informazione.
 
17) PUBBLICAZIONI "PER RIASSUNTO"
(ARTICOLO 1, COMMA 4)
 
Si possono pubblicare per riassunto gli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.
 
18) REATI INTERCETTABILI
(ARTICOLO 1, COMMA 10)
 
Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni,
compresi quelli conto la pubblica amministrazione. A cui si aggiungono, poi, i delitti di droga, contrabbando, armi e sostanze esplosive e, in genere, i reati di pornografia relativa a minori, ingiuria, minaccia, usura, manipolazione del mercato, molestia o disturbo di persone col mezzo del telefono. In tutte queste ipotesi è consentita, anche, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, attraverso l'utilizzo delle cosiddette "cimici", solo, però, se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
Tuttavia, la disposizione prevede, anche, che qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano, comunque, emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di alcuni dei reati per i quali è consentita l'intercettazione, (e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi dal domicilio), il Pm può disporre l'intercettazione per non oltre 3 giorni.
 
19) RELAZIONE E "TETTO" SU SPESE INTERCETTAZIONI
(ARTICOLO 1, COMMI 30 E 33 E 34 E 35)
 
Entro il 31 marzo, ciascun procuratore della Repubblica trasmette a via Arenula una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Da Via Arenula, la relazione arriverà, poi, alla Corte dei conti. Un decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, stabilirà annualmente lo stanziamento complessivo di spesa per le intercettazioni, ripartito per ciascun distretto di Corte d'Appello.

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