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Crognaleto (Te),
Giovedì 22 Luglio 2010 -
I Sindaci e gli amministratori delle
proprietà collettive della montagna teramana
violentemente chiamati in causa (Valle
Castellana, Rocca Santa Maria, Cortino,
Torricella, Crognaleto, Fano Adriano,
Pietracamela e rispettive Amministrazioni
Separate), ben al di là della critica
democratica, sentono il dovere civico ed
istituzionale di intervenire sull’argomento, per
tutelare diritti patrimoniali delle proprie
comunità ben più antichi dello Stato unitario e
repubblicano, ma anche per fare utile chiarezza
sull’argomento che disorienta e pone in
condizioni di confusione l’intera cittadinanza,
esponendo la stessa a delle responsabilità
personali.
Una premessa è
d’obbligo: la conservazione e la valorizzazione
della proprietà collettiva nel contesto delle
aree protette è l’idea più utile per lo sviluppo
equo della montagna teramana nel XXI° secolo,
come mostrano in Italia le esperienze alpine (Trentino-A.A.,
Veneto, Friuli V.G.) ed appenniniche (Marche,
Umbria, Toscana) ed a livello globale la rinata
considerazione dei beni comuni.
L’idea, il pensiero
e l’interpretazione che le regolamentazioni da
tempo adottate da alcune Amministrazioni Locali
in materia di raccolta funghi siano da ritenersi
illegittime non ha nessun fondamento
normativo: basta leggere l’art. 7 della
vigente legge regionale che – vincolato
dalla Costituzione ed attuando la legge sulla
montagna – riconosce la preesistente
’autonomia normativa e gestionale dei demani
collettivi civici, autorganizzati in
AMMINISTRAZIONE SEPARATA o rappresentati dai
COMUNI.
Nelle terre di
proprietà delle comunità la raccolta dei funghi
- ed in genere il godimento delle risorse
naturali - è esclusiva delle comunità.
Viene esercitata
direttamente dagli abitanti e l’esubero può
essere ceduto ad estranei con precise garanzie
di sostenibilità ambientale del prelievo; il
ricavato è indivisibile tra gli abitanti ed è
destinato alla conservazione e valorizzazione in
autogestione del patrimonio collettivo, bene
paesaggistico espressamente tutelato dalla legge
nazionale.
La L.R. 9/2010 di
recente emanazione, sembrerebbe da
interpretazioni di diversa natura, obblighi
tutti i raccoglitori a partecipare e finanziare
indirettamente corsi privati pagati dalle
Province con il contributo annuale, per lo scopo
esteso a tutti i raccoglitori in maniera
indiscriminata e vessatoria: i Sindaci e le
Amministrazioni Separate, consci delle
questioni createsi, auspicano che l’avvenuta
audizione presso la competente 3° Commissione
del Consiglio Regionale conduca al riguardo
all’assunzione degli opportuni chiarimenti e
riconsiderazioni.
Cosa ben diversa è
il corrispettivo dell’acquisto di un dato
quantitativo di funghi in aree di raccolta
“aperte” autorizzate dalla Provincia.
È di per sé
evidente che una semplice libertà del cittadino,
sottoposta ad autorizzazione regionale, non può
violare una privata proprietà e sottrarne dei
frutti contro l’espressa proprietà del
proprietario, commettendo altrimenti reati ben
noti.
Le interpretazioni
della nuova norma, sono financo arroganti,
quando pretende di discriminare all’interno
delle comunità proprietarie (la montagna) tra
più e meno bisognosi.
Le terre collettive
sono da secoli destinate a liberare dal bisogno
ed offrire opportunità di lavoro e di reddito
nel rispetto dell’ambiente a tutti i
componenti della comunità proprietaria e per
questo un tempo si dicevano universali.
L’oggettivo disagio
quotidiano vissuto dai raccoglitori hobbisti
potrebbe poi annullarsi con l’omogeneizzazione
delle condizioni di raccolta in tutta la
montagna teramana.
Compete per legge
alla Provincia promuovere gli accordi con le
proprietà collettive per uniformare le
condizioni di raccolta – se questo risponde ad
un interesse pubblico, nel frattempo i Comuni e
le Amministrazioni Separate continueranno a
tutelare le proprie collettività così come
definito dalla stessa L.R. (art. 7) e succ.
modificazioni, dalla Legge sulla Montagna n°
94/96 e dal Leggio Decreto del 1928. |