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Pescara, Mercoledì
11 Agosto 2010 -
Questa
mattina, nella sala Commissioni del Comune di
Pescara, Dante Caserta, consigliere nazionale
del WWF Italia, e Loredana Di Paola, della
segreteria del WWF Abruzzo, hanno tenuto una
conferenza stampa sul calendario venatorio
2010/11.
Per la prima
volta nella storia della Regione Abruzzo il
calendario venatorio non è stato approvato con
una delibera di Giunta regionale, come prevede
la legge regionale sulla caccia del 2004, ma
attraverso una legge regionale.
L’obiettivo di
chi ha proposto questa “novità” è chiaro:
mettersi al riparo da ricorsi amministrativi,
dopo le due “batoste” rimediate al TAR Abruzzo
dall’Assessore Febbo con il calendario venatorio
dello scorso anno (due volte impugnato e due
volte bocciato dal giudice amministrativo).
Approvando il calendario per legge la Regione ha
pensato di sottrarsi al giudizio della
magistratura, poiché le leggi regionali, a
differenza delle delibere di Giunta regionale,
non sono, di regola, impugnabili.
Il ricorso ad una
legge regionale consente poi di eludere ogni
giustificazione tecnico-scientifica che dovrebbe
essere alla base delle scelte sui prelievi
venatori. E l’approvazione per legge di un
calendario venatorio è ancora più grave in una
regione come l’Abruzzo dove non è presente
neppure l’altro strumento indicato dalla legge
per la gestione della caccia, il Piano
faunistico-venatorio che è scaduto nel 2005!
In realtà il
testo di legge originario predisposto
dall’Assessore Febbo e dal consigliere Giuliante
prevedeva un tale elenco di illegittimità che lo
stesso Ufficio legislativo della Regione Abruzzo
con il parere del 2 agosto 2010 aveva
evidenziato insuperabili problematiche che,
peraltro, il WWF aveva già sollevato con tre
note indirizzate alla Regione.
La proposta di
legge originaria, infatti, prevedeva
l’approvazione di un calendario venatorio della
durata di 3 anni! Non solo: delegava alle
province la possibilità di stabilire una
preapertura del periodo di caccia,
predeterminando così un enorme caos gestionale e
faceva un gran regalo ai bracconieri consentendo
l’ingresso ed il trasporto di armi all’interno
dei parchi nazionali in aperto contrasto con la
normativa italiana sulle aree naturali (solo
l’Ente parco interessato, attraverso appositi
regolamenti, può normare il trasporto di armi
nei parchi).
A fronte di
queste evidenti violazioni delle normative
vigenti, il Consiglio regionale, nella seduta
del 3 agosto 2010, ha stralciato completamente
queste parti, smentendo così lo stesso Assessore
Febbo che due giorni prima aveva attaccato il
WWF, difendendo le proprie scelte.
I tagli
introdotti dal Consiglio, comunque, non hanno
eliminato tutte le pesanti irregolarità del
calendario venatorio 2010/11 della Regione
Abruzzo.
Innanzitutto il
calendario è stato approvato senza essere stato
prima sottoposto ai pareri obbligatori dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, organismo nazionale
delegato, tra l’altro, al controllo della
programmazione venatoria) e del Comitato
regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale e per la Valutazione di Incidenza.
Gli Uffici della
Regione Abruzzo, infatti, a dimostrazione del
caos che regna nel settore, hanno richiesto
detti pareri su una loro versione del calendario
diverso da quello poi proposto “politicamente”
da Febbo e Giuliante in consiglio regionale.
È stata violata
la legge nazionale sulla caccia laddove,
recependo la normativa comunitaria, prevede che
il prelievo venatorio sia subordinato alla
necessità di assicurare la conservazione delle
specie. Gli Stati sono obbligati ad adeguare il
prelievo alla situazione delle singole specie,
fino ad arrivare al divieto di prelievo per
quelle specie che hanno uno status sfavorevole
di conservazione.
A tal fine
le Regioni devono seguire le indicazioni del
documento dell’ISPRA “Sintesi
dello stato di conservazione delle specie
oggetto di prelievo venatorio ai sensi della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive
modificazioni, Gennaio 2009”.
Senza
preoccuparsi affatto di tali prescrizioni, la
legge regionale approvata il 3 agosto scorso
consente la caccia a quattro specie in declino
in Europa (Coturnice, Moretta, Moriglione e
Pavoncella) e ad altre 11 con stato di
conservazione sfavorevole (Starna, Canapiglia,
Marzaiola, Codone, Mestolone, Beccaccino,
Frullino, Quaglia, Beccaccia, Tortora,
Allodola): in pratica 15 delle 30 specie
dichiarate cacciabili dalla Regione Abruzzo
avrebbero richiesto particolari precauzioni che
invece non ci sono state.
È
stata violata la legge nazionale sulla caccia
laddove prevede che l’avifauna venga protetta
sia “durante il ritorno al luogo di
nidificazione” sia
“durante il
periodo della nidificazione e le fasi della
riproduzione e della dipendenza”.
A tal fine
la Commissione Europea ha adottato nel 2001 un
documento tecnico (Key
Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC
on Period of Reproduction and prenuptial
Migration of huntable bird Species in the EU)
che evidenzia per ciascuna specie cacciabile i
periodi di caccia a cui le regioni devono
attenersi.
La legge
regionale approvata il 3 agosto, su 30 specie
cacciabili, per ben 12 prevede periodi di caccia
più lunghi rispetto a quanto dettato dalla
Commissione Europea.
Se poi si
confronta la legge approvata il 3 agosto scorso
con i periodi di caccia indicati nel Documento
ISPRA del 28 luglio 2010 “Guida
per la stesura dei calendari venatori ai sensi
della Legge n. 157/92, così come modificata
dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”
si può osservare che solo in 1 caso vi è
conformità.
È stata violata
la legge nazionale sulla caccia in quanto la
legge regionale approvata il 3 agosto scorso
prevede la possibilità di istituire un “comparto
unico sulla migratoria”, derogando alle norme
nazionali sia per il periodo (prolungato di un
mese: da ottobre-novembre ad ottobre-dicembre)
sia per le modalità di caccia (non solo da
appostamento, ma anche con cane).
Sull’addestramento cani sono state violate sia
la legge nazionale sulla caccia, che affida la
disciplina di tale attività al Piano
faunistico-venatorio e non ad una legge, sia la
legge quadro regionale sulla caccia che indica
in trenta giorni il periodo per l’addestramento
cani mentre la legge regionale approvata il 3
agosto scorso prevede l’avvio dell’addestramento
cani dal primo di agosto (se non fosse
impossibile, varrebbe retroattivamente!) al
giovedì precedente l’apertura (fissata a
domenica 19 settembre), prolungando così il
periodo di oltre 10 giorni.
Cosa farà il WWF?
È già al lavoro
per inviare una nota al Governo italiano
affinché bocci la legge regionale approvata il 3
agosto 2010.
Sta predisponendo
un esposto all’Unione Europea evidenziando le
palesi violazioni della normativa comunitaria
contenute nella legge regionale.
Valuterà la
possibilità di impugnare davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale la stessa legge
approvata il 3 agosto 2010 poiché, trattandosi
di legge-provvedimento esiste giurisprudenza in
materia possibilista sull’impugnativa di atti
legislativi che palesemente disattendono le
procedure di approvazione previste. In ogni caso
il WWF è pronto ad impugnare qualsiasi atto
amministrativo discendente dalla legge
regionale.
Ancora una volta
va evidenziato come la classe
politico-amministrativa di questa Regione (e
questa volta nella sua massima rappresentanza,
il Consiglio regionale) abbia legiferato a
vantaggio di una ristretta minoranza di
soggetti, esponendo il resto degli abruzzesi
agli effetti negativi che tali decisioni
avranno.
Tabella
riassuntiva di confronto tra i periodi di caccia
della Legge regionale approvata il 3 agosto
2010, il Documento della Commissione Europea (Key
Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC
on Period of Reproduction and prenuptial
Migration of huntable bird Species in the EU)
ed il Documento dell’ISPRA (Guida per la
stesura dei calendari venatori ai sensi della
Legge n. 157/92, così come modificata dalla
Legge Comunitaria 2009, art. 42)
|
Specie |
Legge regionale Abruzzo |
Commissione Europea |
ISPRA |
|
Tordo bottaccio |
31 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
|
Tordo sassello |
31 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
|
Cesena |
31 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
|
Beccaccia |
31 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
10 gennaio (c) |
|
Quaglia |
19 settembre (a) |
20 settembre (a) |
1 ottobre (a) |
|
Starna |
19 settembre (a) - nessun tipo di
pianificazione del prelievo |
- |
1 ottobre (a) - prescrive pianificazione
del prelievo |
|
Tortora |
19 settembre (c) |
- |
1 ottobre |
|
Merlo |
19 settembre (c) |
- |
1 ottobre |
|
Allodola |
19 settembre (c) |
- |
- |
|
Fagiano |
19 settembre (a)
31 dicembre (c) |
30 novembre (c) |
1 ottobre (a) |
|
Ghiandaia |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Colombaccio |
19 settembre (a)
31 gennaio (c) |
1 novembre (a) |
1 ottobre (a)
31 dicembre (c) |
|
Cornacchia grigia |
31 gennaio (c) |
|
20 gennaio (c) |
|
Gazza |
31 gennaio (c) |
|
20 gennaio (c) |
|
Germano reale |
31 gennaio (c) |
31 dicembre (c) |
20 gennaio (c) |
|
Folaga |
31 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
|
Gallinella d'acqua |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Alzaiola |
31 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
|
Porciglione |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Fischione |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Codone |
31 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
|
Mestolone |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Marzaiola |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Moriglione |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Beccaccino |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Pavoncella |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Canapiglia |
31 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
20 gennaio (c) |
|
Frullino |
31 gennaio (c) |
- |
20 gennaio (c) |
|
Moretta |
30 novembre (c) |
|
Divieto |
|
Coturnice |
30 novembre (c) - senza censimenti e
piano |
|
Divieto in assenza di censimenti e piano
di prelievo |
(c) chiusura caccia
(a) apertura caccia |