TERAMO,
28.8.2019 -
Il 14 settembre 2018, è entrato in vigore il
Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE”.
Il decreto prevede, tra le numerose modifiche
apportate, che a partire dal 14 settembre 2018
tutti i detentori di armi debbano produrre entro
il 13 settembre 2019 certificazione
medica di idoneità psicofisica per la detenzione
di armi di cui all’art. 35 comma 7 del
T.U.L.P.S.
Pertanto, si porta a conoscenza che, decorso
tale termine, gli uffici di pubblica sicurezza
provvederanno a diffidare i soggetti
inadempienti a presentare il certificato entro
60 giorni dal ricevimento della diffida.
La certificazione medica è rilasciata, sulla
base del certificato anamnestico del medico di
famiglia, dal settore medico-legale delle
Aziende Sanitarie Locali o da un medico
militare, della Polizia di Stato o del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, e va prodotta
all’Ufficio di Polizia o Comando Carabinieri
presso il quale sono state denunciate le armi
detenute.
Successivamente dovrà essere presentata ogni 5
anni.
Il decreto prevede che la mancata presentazione
del certificato medico comporti il ritiro delle
armi, a seguito di specifico procedimento ai
sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..
Sono esclusi dall’obbligo tutti i titolari di
licenza di porto di armi in corso di validità.
Per questi ultimi l’obbligo della presentazione
della certificazione medica decorre dalla
scadenza della licenza, se non rinnovata. |