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Roma, 18.5.2012 - La Commissione
Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe;
letti
gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il
rappresentante della Procura federale, che ha
concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione
di mesi quattro per la Sig.ra Maria Ines Judit
Garcia Raffetto, Consigliere e Legale
Rappresentante della Soc.Giulianova Calcio srl,
nonché della penalizzazione di quattro punti per
la Società Giulianova Calcio Srl;
sentito il difensore dei deferiti, che si è
riportato alle memorie ritualmente depositate in
atti;
osserva quanto segue.
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a
questa Commissione, i soggetti suindicati per
rispondere, il primo della violazione dell’art.
85, lett. C), paragrafi IV) e V), NOIF, in
relazione all’ art. 10, comma 3, CGS, per non
avere documentato agli Organi federali
competenti l’avvenuto pagamento degli
emolumenti, delle ritenute Irpef e dei
contributi Enpals relativi ai predetti
emolumenti, concernenti le competenze dovute al
proprio tesserato Giuseppe Tambone per il
periodo dal 18 maggio 2011 al 31 dicembre 2011,
nei
10 termini stabiliti dalla normativa federale,
la seconda a titolo di responsabilità diretta ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS, per la
condotta ascritta al proprio rappresentante
legale. Le circostanze addebitate alla deferita
non risultano corrispondere alla documentazione
in atti. Da questa risulta incontrovertibilmente
provato che trattasi di somme il cui pagamento
non è obbligatoriamente documentabile entro la
scadenza federale di adempimento COVISOC del 14
febbraio 2012, in quanto proveniente da Lodo
Arbitrale e, pertanto, da contenzioso in atto
tra il Giulianova e il Tambone, pendente dinanzi
al competente Collegio, così come previsto dal
Titolo I, paragrafo III, lettera B, del C.U.
FIGC n.158/A del 29 aprile 2011.
Il lodo che ha definito l’arbitrato, peraltro,
risulta notificato alla Società, a mezzo
raccomandata A.R., soltanto in data 4 aprile
2012, come da accertamenti effettuati e
depositati in atti. Ne deriva che, prima di tale
data, la Società non poteva assolvere ai propri
obblighi e, pertanto, viene meno la sua
responsabilità.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti loro
ascritti. |