www.giulianovailbelvedere.it, sede legale a Giulianova (Te), Viale dello Splendore 12/a
@CONTATTI
 
 

 

 

Opinioni

DICO LA MIA 2020

 

 
Emergenza Coronavirus
Il commercialista Sergio Iaconi contesta l'applicabilità del Decreto Legge Liquidità
 

GIULIANOVA, 23.4.2020 - Dal cittadino Sergio Iaconi, Dottore Commercialista, Revisore dei conti e Docente formativo, riceviamo e pubblichiamo la seguente analisi dell’art. 13, comma 1 , lettere g) ed m) e correlazioni giuridiche del DL 08.04.2020 n. 23, meglio conosciuto come Decreto Legge Liquidità, pubblicato sul numero 94 della Gazzetta Ufficiale del 09.04.202 - Edizione Straordinaria:

Da una lettura analitica di quanto disposto dall’art. 13 del DL 08.04.2020 N. 23 e più precisamente da un collegamento ermeneutico letterale tra l’art. 13, comma 1, lettera g ) e l’art. 13 comma 1, lettera m) si evince quanto segue

1) La lettera g) nelle prime righe della medesima precisa “ e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) “, per cui la disciplina di cui alla lettera g) riguardante la disciplina delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze improbabili o scadute o sconfinanti precedenti alla data del 31.01.2020, o ancor peggio classificate come sofferenze (solo riferite ad imprese e non ad artisti e professionisti) dalla disciplina bancaria non risulta applicabile a quanto disposto dalla lettera m ) ovvero per nuovi finanziamenti di valore massimo pari ad € 25.000,00 garantiti nella misura del 100% nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi .

2) La lettera g) infatti recita nella parte finale : Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (escludendo artisti e professionisti).

3) La lettera m) nella parte finale recita : In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale (e non sostanziale) del possesso dei requisiti , senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo .

Detto ciò risulta errato applicare quanto disposto dalla lettera g) a quanto disposto dalla lettera m) in quanto il soggetto finanziatore rischia di violare la norma di legge con grave pregiudizio del soggetto colpito dal COVID 19) nel momento in cui procede ad effettuare una vera e propria istruttoria di carattere sostanziale e non meramente formale. In sostanza si rischia di far naufragare quanto contenuto nella lettera m) (avente quest’ultima vita giuridica autonoma) attraverso l’esercizio di un potere discrezionale del soggetto finanziatore non previsto nella norma. Del resto l’eccezionalità di tale norma, derogante la stessa alle procedure ordinarie di natura bancaria, è congenita alla straordinarietà dell’evento epidemiologico imponderabile ed imprevedibile.

 
Sergio Iaconi
 

  Testata giornalistica iscritta al n° 519 del 22/09/2004 del Registro della Stampa del tribunale di Teramo